L’avvocato si avvale di “altri professionisti”: legittimo l’avviso di accertamento IRAP?

Il giudice del rinvio dovrà accertare la concreta natura e la rilevanza dell’attività svolta dai collaboratori dell’avvocato, destinatario di un avviso di accertamento IRAP. Secondo la giurisprudenza non sono infatti indicativi del presupposto dell’autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, né quelli rilevanza corrisposti a colleghi in caso di sostituzioni o a consulenti esterni.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19775/19, depositata il 24 luglio. Il caso. Un avvocato impugnava l’avviso di accertamento relativo all’IRAP per l’anno 2009. La CTR ribaltava la decisione di prime cure e accoglieva l’appello dell’Ufficio confermando la debenza dell’IRAP ritenendo che il legale si fosse avvalso della stabile collaborazione di altri professionisti per l’espletamento della propria attività, integrando dunque il requisito dell’autonoma organizzazione. L’avvocato si è dunque rivolto alla Corte di Cassazione. Autonoma organizzazione. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9451/16, il Collegio ribadisce che, con riguardo al requisito dell’autonoma organizzazione, ricorre il presupposto dell’IRAP quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia dunque inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interesse altrui. È inoltre necessario che egli impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga del lavoro non occasionale altrui, in eccedenza rispetto alle mansioni di segreteria o meramente esecutive. È stato inoltre affermato che la collaborazione di un altro professionista integra il requisito dell’organizzazione stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze o della sostituibilità nell’espletamento di alcune attività, ritenendo così che il reddito prodotto non sia frutto di ciascun componente dello studio. Con riferimento specifico alla figura dell’avvocato, la giurisprudenza ha inoltre precisato che non sono indicativi del presupposto dell’autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazione strettamente connesse all’esercizio della professione forense, che esulano dall’assetto organizzativo della relativa attività . Allo stesso modo non assumono rilevanza i compensi corrisposti a colleghi in caso di sostituzioni o a consulenti esterni. Nel caso di specie, la CTR avrebbe dunque dovuto accertare la natura e la rilevanza dell’attività svolta dai collaboratori dell’avvocato ricorrente che vede dunque accolto il ricorso con annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla CTR.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 17 aprile – 24 luglio 2019, n. 19775 Presidente Greco – Relatore Esposito Fatto e diritto La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di I.G. , esercente la professione di avvocato, dell’avviso di accertamento relativo all’IRAP, versata nell’anno 2009, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio quanto alla debenza dell’IRAP da parte del contribuente, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che, sulla base degli elementi acquisiti, il legale si fosse avvalso della collaborazione stabile di altri professionisti per l’espletamento dell’attività professionale, tanto integrando il requisito dell’autonoma organizzazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio, affidato a due motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. 1.Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. 2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta che la CTR non avrebbe considerato che l’essersi avvalso solo di domiciliatari extradistretto non poteva far ritenere integrato il presupposto dell’autonoma organizzazione. Le censure sono suscettibili di trattazione unitaria. Esse sono fondate per quanto di ragione. Giova premettere che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Questa Corte, inoltre, ha precisato che il presupposto dell’ autonoma organizzazione , richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio Cass.n. 1136/2017 . Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto integrato l’elemento dell’autonoma organizzazione in relazione alla collaborazione intrapresa con altri professionisti in maniera ripetuta, tale da non potersi considerare oggettivamente occasionale, ma ha ritenuto di prescindere dalla natura e dalla rilevanza dell’attività concretamente svolta dai terzi collaboratori. È insegnamento di questa Corte che In tema d’IRAP, non sono indicativi del presupposto dell’autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione forense, che esulano dall’assetto organizzativo della relativa attività Cass. ord. n. 22695/16 , ovvero i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di sostituzioni Cass. n. ord. n. 20088/16 , oppure a consulenti esterni Cass. n. 20610/16 Cass. 26332/2017 Cass. 719/2019 , in quanto trattasi di esborsi che non rilevano di per sé a fini Irap. La CTR avrebbe dovuto accertare la natura e la rilevanza dell’attività concretamente svolta dai terzi collaboratori. A tanto provvederà il giudice di rinvio. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.