Profili abusivi dell'operazione di merger leveraged cash out

Un nuovo principio di diritto delle Entrate delimita i confini di liceità delle operazioni di merger leveraged cash out e del conseguente vantaggio fiscale.

È abusiva l’operazione di merger leveraged cash out in cui i soci persone fisiche di una società target rivalutano le partecipazioni ai fini fiscali e le cedono a un’altra società veicolo – partecipata da uno dei quattro soci cedenti e dai suoi due figli soci di maggioranza – che successivamente viene incorporata dalla target. L'operazione consente di ottenere un vantaggio fiscale indebito consistente nell’azzeramento della tassazione dell’incasso diretto i.e. in assenza di rivalutazione e cessione delle partecipazioni degli utili da parte dei cedenti Principio diritto dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2019, n. 20 . Le operazioni poste in essere sono da considerare prive di sostanza economica ed essenzialmente finalizzate al conseguimento del vantaggio fiscale limitatamente a uno dei genitori cedenti che conserva particolari poteri nella società target, e precisamente - partecipazione nella conduzione della società target - potere di veto in caso di disaccordo tra i figli -possibilità di riacquisire il controllo della società target in presenza di inefficienze tali che, a giudizio del collegio sindacale, possano mettere in pericolo la governance e/o la solidità patrimoniale e/o la solidità finanziaria e/o economica della società target. In tali circostanze, il vantaggio fiscale conseguito si pone in contrasto con la ratio delle disposizioni normative che disciplinano la rivalutazione ai fini fiscali delle partecipazioni consistente nel favorire la circolazione delle stesse e consiste nella possibilità di incassare gli utili della società target nonostante non si ponga in essere un effettivo disinvestimento delle partecipazioni detenute. Il vantaggio fiscale indebito non risulterà, comunque, effettivamente conseguito fintanto che non siano incassati i relativi pagamenti da parte del genitore cedente. Fonte fiscopiu.it

Principio_di_diritto_23_luglio_2019_n._20