Prima casa, la pertinenza non fa decadere dalle agevolazioni

La possidenza di un’altra unità immobiliare censita in una categoria diversa da quelle abitative, quale il garage C/6 , non costituisce motivo ostativo ai fini della concessione del beneficio per l’acquisto dell’abitazione.

Così la risposta dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2019, n. 241. La pre-possidenza della pertinenza acquistata con le agevolazioni cd. prima casa non è di ostacolo alla fruizione dei medesimi benefici per l'acquisto di una nuova abitazione, a cui la pertinenza sarà destinata, in quanto le condizioni di accesso alle agevolazioni fanno esclusivo riferimento alla titolarità del diritto di proprietà o altri diritti su altra casa di abitazione’. Il caso. Due coniugi hanno acquistato nel 2001, ciascuno per la quota del 50%, un immobile abitativo categoria catastale A/2 , fruendo delle agevolazioni prima casa’. Nel 2013 hanno acquistato nel medesimo Comune, ciascuno per la quota del 50%, un garage C/6 destinato a pertinenza dell’abitazione acquistata nel 2001, con le suddette agevolazioni. Nel corso del corrente anno, intendono vendere l’abitazione acquistata nel 2001 e mantenere la proprietà del solo garage, da destinare a pertinenza di una nuova abitazione che sarà da loro acquistata, per la quota del 50%, entro 12 mesi dalla cessione della attuale prima casa’. All'amministrazione finanziaria chiedono, tramite interpello, se possono fruire dell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota agevolata del 2% e del credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato art. 1 Tariffa Parte I TUR art. 7 l. n. 448/1998 . Le indicazioni delle Entrate. Le condizioni ostative, atte ad escludere le agevolazioni in caso di titolarità di altro immobile nel Comune nel quale si acquista e in caso di titolarità di altro immobile ad uso abitativo, acquistato usufruendo del regime agevolato lett. b e c Nota II-bis, posta in calce all’art. 1 Tariffa Parte I allegata al TUR , fanno riferimento ad altra casa di abitazione’ e non alla titolarità di unità immobiliari censite in categorie diverse da quelle abitative, ancorché acquistate fruendo dell’agevolazione prima casa’. Pertanto, nel caso di specie, sarà possibile fruire nuovamente dell’agevolazione in relazione al nuovo acquisto. Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_15_luglio_2019_n._241