Passaggi generazionali, la cessione della nuda proprietà non fa perdere le agevolazioni

Il cedente non decade dall'esenzione dell'imposta sulle successioni e donazioni se prosegue l’esercizio dell’attività di impresa. Così con la risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2019 n. 231.

Il soggetto titolare di un’azienda ricevuta con atto di donazione che successivamente trasferisca, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo di azienda, non decade dall’esenzione dell'imposta sulle successioni e donazioni art. 3 comma 4, d.lgs. n. 346/1990 , a condizione che prosegua l’esercizio dell’attività di impresa risp. AE 12 luglio 2019 n. 231 . L'agevolazione in questione - riconosciuta ai trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa , donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia – è tesa a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Detto passaggio si verifica anche nell’ipotesi in cui il soggetto sia beneficiario esclusivamente del diritto di usufrutto, posto che l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e, nel caso specifico di usufrutto di azienda, ha il dovere di gestire l’azienda, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme artt. 981 e 2561 c.c. . Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_12_luglio_2019_n._231