Attestazioni sui dividendi ammessi pure in contenzioso alla luce dei doveri di lealtà e buona fede del Fisco

Le attestazioni sui dividendi percepiti, non prodotti in fase amministrativa, possono essere depositati in sede contenziosa. Tutto ciò perché i principi di collaborazione, lealtà e buona fede non riguardano solo il contribuente ma anche l'operato dell'ufficio, il quale se vuole contestare la produzione tardiva dei documenti, deve dimostrare di averli espressamente richiesti in fase amministrativa con l'avvertimento circa le conseguenze negative per il contribuente nell'ipotesi di mancata produzione degli stessi.

Tale assunto è stato assunto dalla Corte Cassazione con ordinanza 16725 del 21 giugno 2019. Il caso. Il Giudice del gravame ha ritenuto inutilizzabile la documentazione depositata dal contribuente in sede contenziosa, per contrastare un accertamento sintetico emesso nei confronti di quest’ultimo dal Fisco. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, in accoglimento del ricorso in Cassazione del contribuente, hanno puntualizzato quanto segue. L'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa, non determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Agenzia, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza. Quindi l'ufficio non può contestare al contribuente la produzione in giudizio delle attestazioni relative ai dividendi riscossi per difendersi contro le presunzioni dell'accertamento sintetico, quando tale documentazione non era stata espressamente e puntualmente richiesta nella fase propedeutica all'emissione dell'accertamento stesso. L'ordinanza in commento ha disposto il rinvio della decisione al giudice del gravame il quale, in diversa composizione, dovrà decidere circa la valenza probatoria delle attestazioni dei dividendi percepiti dal contribuente. Conclusione. È ius receptum che Cassazione sentenza n. 6792/2019 il divieto di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti dal contribuente nella fase amministrativa, prevista da diverse norme del nostro ordinamento tributario, deve essere letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede, espressamente enunciati dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente. Principi ai quali non deve conformarsi soltanto il contribuente ma che devono guidare anche l'operato dell'amministrazione finanziaria. Ne deriva che non è solo il contribuente che deve collaborare, ma anche l'ufficio è tenuto ad ispirare la propria condotta agli anzidetti canoni della lealtà e della collaborazione. L'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina, dunque, l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Agenzia, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza. L’Amministrazione finanziaria, con l’invio del questionario, deve fissare un termine minimo per l’adempimento delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse. Affinché possa trovare applicazione la preclusione di utilizzabilità della documentazione non prodotta o tardivamente presentata è necessario che il documento cui si riferisce la preclusione sia stato espressamente richiesto dall’Ufficio. E comunque al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione, dovendo, anzi, lo stesso l’Ufficio produrre in giudizio ogni documento, anche favorevole al contribuente, che sia in suo possesso Corte di Cassazione, ordinanza n. 16548/2018 . Riflessioni. Al fine di realizzare un rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente improntato sulla cooperazione e sul rispetto reciproco ed in osservanza dei principi generali dell’ordinamento statuiti dal cd. Statuto dei diritti del contribuente, è opportuno che gli uffici a diano ai contribuenti la più completa e chiara collaborazione in tema d’impugnativa degli atti b verifichino la propria competenza nel ricevere gli atti d’impugnativa, provvedendo in caso d’errore del contribuente stesso a trasmettere senza indugio il ricorso all’ufficio competente, con contestuale notizia al contribuente. In definitiva, nello spirito di elevare il livello di collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, gli uffici, nell’ipotesi d’errore scusabile del contribuente, non devono dare rilevanza giuridica all’irritualità della procedura esperita. Occorre prendere atto che le soluzioni operative sopra ipotizzate vogliono assicurare al contribuente una posizione di sicura centralità, rifiutano la visione del fisco come nemico del contribuente e costituiscono un fondamentale passo verso il totale recupero del consenso del contribuente ossia verso la creazione di un nuovo modello di relazioni tra le parti, ispirato non all’autoritarismo ma alla cooperazione e al reciproco rispetto. I principi sopra evidenziati ripudiano la concezione conflittuale e vessatoria dei rapporti tra Fisco e contribuenti, sono un fattore fondamentale per la creazione di un nuovo modello di relazioni tra le parti, ispirato non all’autoritarismo ma alla cooperazione e al reciproco rispetto, e richiedono, da parte dell’Amministrazione finanziaria, la consapevolezza della funzione pubblica come servizio al cittadino e alla collettività. Compito strategico dell’Amministrazione finanziaria è ormai assistere l’utenza ovvero favorire lo spontaneo adempimento dell’obbligazione tributaria l’attività di accertamento va qualificata, soprattutto, come strumento deterrente preventivo in un contesto in cui l’Amministrazione finanziaria pone al centro della sua attenzione il cittadino nella duplice veste di contribuente e di utente. La specifica missione istituzionale dell’Amministrazione finanziaria è quella di assicurare il massimo livello di adesione spontanea agli obblighi fiscali.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 10 aprile – 21 giugno 2019, n. 16725 Presidente Crucitti – Relatore Giudicepietro Rilevato Che 1. F.A. ricorre con un unico motivo contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 152/02/13 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, emessa il 23/9/2013, depositata il 17/10/13 e non notificata, che ha rigettato l'appello del contribuente, in controversia concernente l'impugnativa degli avvisi di accertamento per maggiori IRPEF ed addizionali relative all'anno d'imposta 2007 2. a seguito del ricorso, l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso 3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 aprile 2019, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato Che 1.1. con l'unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 1.2. il motivo è fondato e va accolto. 1.3. con recentissima pronuncia, questa Corte ha chiarito che il divieto di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti in via amministrativa va letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente enunciati dalla L. n. 212 del 2000, art. 10 c.d. statuto dei diritti del contribuente , ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l'amministrazione finanziaria pertanto non è solo il contribuente che deve collaborare, ma anche l'ufficio è tenuto ad ispirare la propria condotta agli anzidetti canoni della lealtà e della collaborazione. Va pertanto ritenuto che l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Agenzia, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza Cassazione civile sez. VI, 08/03/2019, n. 6792 nel caso di specie, la C.T.R. ha ritenuto che fosse inutilizzabile la documentazione depositata dal contribuente in sede contenziosa per contrastare l'accertamento sintetico effettuato nei suoi confronti, perchè tale documentazione attestante la percezione di dividendi non era stata prodotta in fase amministrativa senza giustificato motivo, limitando il proprio accertamento al mero verificarsi di detta omessa esibizione e prescindendo del tutto dalla verifica dei presupposti, la cui prova incombe sull'Agenzia, dell'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza per quanto fin qui detto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, perchè faccia corretta applicazione del principio enunciato in relazione alla fattispecie in esame, regolando anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.