E-fattura, nuovi chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni alla luce dei recenti interventi normativi in tema di FE escluso l'esterometro per i forfettari, 10 giorni per emettere le fatture immediate, imposta di bollo solo sulle fatture transitate dallo Sdi, fatture extra Sdi per gli operatori sanitari.

Escluso l'esterometro per i forfettari, 10 giorni per emettere le fatture immediate, imposta di bollo solo sulle fatture transitate attraverso Sdi, fatture extra Sdi per gli operatori sanitari. Sono questi i quattro chiarimenti più rilevanti contenuti nella circolare n. 14/E diramata ieri sera dall'Agenzia delle Entrate. Niente esterometro per i regimi di vantaggio. I forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro non sono soggetti all'adempimento mensile relativo a tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti ancorché identificati. I soggetti obbligati all'esterometro sono solo coloro che sono obbligati ad emettere fatture elettroniche. Data emissione fatture immediate. Dal 1° luglio le fatture immediate, sia cartacee che differite, potranno essere emesse entro 10 giorni e non più 24 ore dall'effettuazione dell'operazione. A tal proposito, sulla fattura va indicata la data di effettuazione dell'operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. E' sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento. Esclusa l'imposta di bollo sulle fatture scartate. Il bollo va versato solo sulle fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate. Operatori sanitari, fatture extra Sdi. L'esonero dalla fatturazione elettronica per l'anno 2019 vale anche con riguardo alle le fatture miste”, ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. Anche se l'operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. Fonte fiscopiu.it

Circ._AE_17_giugno_2019_n._14_E