IVA versata all’estero, termine biennale per la richiesta di rimborso dell’imposta non dovuta

Per l’IVA versata erroneamente, il termine entro il quale va presentata la domanda di rimborso è quello biennale lo ha ricordato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15638/2019.

Rimborsi IVA, in caso di erroneo versamento per carenza del presupposto della territorialità, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza dell’11 giugno 2019, n. 15638. La vicenda. Il caso in esame riguardava una s.r.l. che aveva presentato una istanza per ottenere il rimborso di somme indebitamente versate a titolo di IVA su fatture emesse negli anni dal 2006 al 2008, in quanto relative ad operazioni commerciali effettuate in Francia, paese in cui la società avrebbe dovuto versare l’IVA avendo ivi nominato un rappresentante fiscale la ricorrente aveva impugnato il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria motivato sulla tardività della richiesta. La decisione. I giudici della Suprema Corte hanno ricordato che in tema di rimborsi IVA, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l’imposta non dovuta per carenza del presupposto della territorialità, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale, che decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento poiché in una tale evenienza il presupposto per la restituzione sussiste sin dall’origine, senza che assuma rilevanza l’incertezza soggettiva sul diritto al rimborso, che è questione di mero fatto, non incidente sulla possibilità giuridica di ripetere l’indebito e, quindi, sulla decorrenza del termine in base al principio generale di cui all’art. 2935 c.c. Fonte fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 22 gennaio 11 giugno 2019, n. 15638 Presidente Virgilio Relatore Fuochi Tinarelli Rilevato che - F.lli De Ca. Srl in data 17 novembre 2009 presentava istanza per ottenere il rimborso di somme indebitamente versate a titolo di Iva su fatture emesse negli anni dal 2006 al 2008 in quanto relative ad operazioni commerciali effettuate in Francia, Paese in cui avrebbe dovuto versare l'Iva avendo ivi nominato un rappresentante fiscale, ed ha impugnato il diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria motivato sulla tardività della richiesta - il giudice di primo grado accoglieva l'impugnazione la sentenza era confermata dalla CTR della Lombardia - l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un motivo, cui resiste la contribuente con controricorso Considerato che - l'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2946 c.c., nonché dell'art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR riconosciuto il diritto al rimborso sol perché il pagamento non era dovuto, non considerando che l'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i due anni dal versamento dell'imposta - il motivo è fondato - la Corte, infatti, in fattispecie del tutto analoghe v. Cass. n. 12447 del 8/06/2011 Cass. n. 13900 del 8/07/2016 , ha già avuto occasione di chiarire che in tema di rimborso di Iva, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l'imposta non dovuta per carenza del presupposto della territorialità, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale , previsto dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, termine che decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento poiché, in una tale evenienza, il presupposto per la restituzione sussiste sin dall'origine , senza che assuma rilevanza l'incertezza soggettiva sul diritto al rimborso, che è questione di mero fatto, non incidente sulla possibilità giuridica di ripetere l'indebito e, quindi, sulla decorrenza del termine in base al principio generale di cui all'art. 2935 c.c. - neppure appare pertinente il richiamo agli orientamenti della Corte di Giustizia atteso che, da un lato, la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto dell'Unione e conforma al principio di effettività la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, a tutela sia dell'interessato sia dell'amministrazione coinvolta, anche se, per definizione, il decorso di tali termini comporta il rigetto totale o parziale, dell'azione proposta v. sentenza 8 settembre 2011, C-89/10 e C-96/10, Q-Beef e Bosschaert sentenza 15 aprile 2010, C-542/08, Barth sentenza 15 dicembre 2011, in C-427/10, Banca Antoniana Popolare Veneta sentenza 20 dicembre 2017, in C-500/16, Caterpillar , mentre, dall'altro, ove ha riconosciuto il diritto al rimborso a prescindere dal maturare del termine di decadenza previsto dalla legislazione nazionale, ha assegnato rilevanza a situazioni oggettive e imponderabili per il contribuente o, comunque, a condotte riferibili all'Amministrazione finanziaria v. in particolare sentenza Banca Antoniana Popolare Veneta Spa cit., relativa a soggetto che aveva agito come un operatore economico prudente , aveva correttamente assoggettato all'IVA le operazioni di riscossione dei contributi consortili da essa effettuate e correttamente versato detta imposta all'amministrazione finanziaria, in ossequio alla prassi seguita da tale amministrazione all'epoca della fatturazione di dette operazioni , regime poi rimesso in discussione, retroattivamente dalla stessa Amministrazione, lasciando il soggetto passivo esposto all'azione del suo committente , condizioni qui non ricorrenti - in accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente, in diversa composizione, perché valuti quali versamenti siano stati in concreto effettuati entro il biennio dall'istanza di rimborso P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione per l'ulteriore esame.