Forfettari, agevolato l'ex dottorando con borsa di studio

Non scatta la causa ostativa al regime per il soggetto che svolge l'attività nei confronti dello stesso istituto presso il quale ha conseguito il dottorato di ricerca.

Libero accesso al regime forfettario per l'ex dottorando con borsa di studio che, apertosi una Partita IVA, intende svolgere la sua attività prevalentemente nei confronti dello stesso istituto presso il quale ha conseguito il dottorato di ricerca. Il principio, già espresso in passato dall'Agenzia delle Entrate, è stato ribadito con la risposta n. 184 pubblicata ieri. Il caso di specie. L'istante ha svolto un dottorato di ricerca, conclusosi a gennaio 2019, percependo una borsa di studio. Ora intende avviare un’attività di lavoro autonomo che verrà svolta prevalentemente nei confronti dello stesso istituto presso il quale ha conseguito il dottorato di ricerca. A tal proposito chiede all'Agenzia delle Entrate se, anche nel suo caso, operi la causa ostativa che impedisce di applicare il regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta art. 1 comma 57 lett. d-bis l. n. 190/2014 . Le indicazioni delle Entrate. Ribadendo quanto già chiarito con la precedente prassi, l'Agenzia precisa che non rientrano in ogni caso nell’ambito di applicazione della causa ostativa, i percettori dei redditi di cui all’art. 50, comma 1, lettere c, TUIR somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante” . Ciò premesso, sul presupposto che l’istante abbia effettivamente percepito redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui al menzionato art. 50 e non redditi di lavoro dipendente, non sarebbe integrata la causa ostativa in parola e, di conseguenza, l’istante potrebbe applicare il regime forfetario ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti . Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_11_giugno_2019_n._184