Salvi i forfettari che rimuovono la causa ostativa entro fine anno

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio che permette di applicare per il contribuente che, entro la fine dell'anno, dismetta la propria quota di partecipazione in una s.n.c. il regime già dal 2019, senza decadere nel 2020.

Libero accesso e libera permanenza nel regime forfettario per il contribuente che, entro la fine del 2019, dismetta la propria quota di partecipazione in una s.n.c. A confermare l'adesione al regime agevolativo pur se in presenza, alla data del 31 dicembre 2018, di una delle cause ostative è la risposta n. 181 pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate. La causa ostativa. L'attuale disciplina del regime forfettario nega l'applicazione del regime forfettario agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari. Il caso. Nel caso di specie, l'istante, ceduta a gennaio 2019 la propria quota di partecipazione in una s.n.c., intende aprire una Partita IVA, come ditta individuale, svolgendo la medesima attività della s.n.c. e aderendo al regime forfettario. Si rivolge alle Entrate per ottenere delucidazioni in ordine all’applicabilità, per il periodo d’imposta 2019, del regime. Le indicazioni delle Entrate. L'amministrazione finanziaria ha ribadito che il contribuente che al 31 dicembre 2018 data di pubblicazione della Legge di Bilancio 2019 contenente le nuove cause ostative al regime forfettario si trovasse, come nel caso di specie, in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfettario e non decadere dallo stesso nel periodo d’imposta 2020, solo a condizione che provveda, come nel caso rappresentato in istanza, a rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019. Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_04_giugno_2019_n._181