Pagamento successivo al concordato, il credito IVA non è sorto in occasione della procedura

Pubblicata la Risposta ad interpello n. 164, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento ad una società che aveva emesso fattura prima della procedura concorsuale, ma che aveva ottenuto i pagamenti solo successivamente.

Non si può considerare il credito IVA relativo alle operazioni antecedenti al concordato preventivo come sorto in occasione delle procedure concorsuali secondo l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 164, tali operazioni si devono considerare effettuate al momento dell’emissione della fattura, anche se il pagamento della prestazione come nel caso in esame è avvenuto successivamente all’apertura della procedura concorsuale. Crediti prededucibili. In buona sostanza, l’istante una società di custodia e commercio di veicoli poneva la questione se l’IVA a esigibilità differita, relativa ad alcune prestazioni fatturate prima della procedura concorsuale, ma pagate successivamente all’apertura della stessa, sia riconducibile tra i crediti prededucibili, ovvero tra i crediti concorsuali. L’Agenzia ha ricordato che la Legge Fallimentare ha introdotto la nozione di crediti prededucibili , annoverando fra questi quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali , distinguendoli così da quelli concorsuali . Pertanto, i criteri necessari e alternativi per attribuire la prededucibilità sono quello della specifica previsione normativa, quello cronologico e quello funzionale. Secondo il Fisco, posto che le operazioni in questione si considerano effettuate al momento di emissione della fattura in base ai criteri ordinari stabiliti dall’art. 6 del DPR n. 633/1972 il credito IVA dell’Erario relativo alle operazioni stesse non può essere considerato sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali , anche se il pagamento della prestazione o cessione si è verificato successivamente all’apertura della procedura concorsuale. Fonte www.fiscopiu.it

Risp._Interpello_AE_28_maggio_2019_n._164