Definizione agevolata delle controversie tributarie, le Entrate rispondono

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello posto da una società, si esprime in senso favorevole all’estensione del diritto di rivalsa anche alla definizione agevolata delle liti tributarie.

Possibile l’estensione del diritto di rivalsa alle controversie tributarie. Con la risposta n. 157, pubblicata venerdì, 24 maggio, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della definizione agevolata delle liti tributarie rispondendo all’interpello di una società, il Fisco ha specificato che le somme pagate a titolo di definizione agevolata danno modo al cedente di rivalersi della maggiore imposta, entro i limiti delle somme corrisposte ai fini della definizione. Il quesito. Il quesito posto alle Entrate era, in sostanza, il seguente possono le somme pagate a titolo di definizione della controversia tributaria consentire al cedente di rivalersi ai sensi dell’art. 60, settimo comma del d.P.R. 633/1972? L’Agenzia ha inizialmente rimandato alle risposte ad interpello nn. 128 e 129 del 23 aprile 2019. In definitiva, secondo l’Agenzia delle Entrate Nonostante la definizione agevolata richiedesse il pagamento del tributo e degli interessi in contestazione, mentre l’attuale definizione agevolata [ ] richieda il pagamento di un importo pari o proporzionale al valore della controversia, la circostanza che quest’ultimo sia comunque correlato al tributo poiché per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato , consente di estendere l’applicazione di cui al citato art. 60, settimo comma, anche alla definizione agevolata ex art. 6 del DL 119/2018 . Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_24_maggio_2019_n._157