Visto di conformità, nuovi chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare che fa luce sulle ultime novità normative intervenute sul tema.

Le nuove norme in materia di visto di conformità infedele si applicano a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 anno d’imposta 2018 . È questo il chiarimento di maggior rilievo contenuto nella circolare n. 12/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 24 maggio al fine di chiarire la portata delle ultime novità normative inerenti il visto infedele. Visto infedele la vecchia disciplina. Con l'introduzione della dichiarazione precompilata si è voluto tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Centri di assistenza fiscale CAF o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. A tal fine è stato previsto che, in caso di visto di conformità infedele, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale RAF e, in solido con quest’ultimo, il CAF, sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente art. 6, d.lgs. n. 175/2014 . Visto infedele la nuova disciplina. A partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 anno d’imposta 2018 , non trova più applicazione la disciplina richiamata, bensì la nuova disciplina ai sensi della quale, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale RAF e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente art. 7-bis d.l. n. 4/2019 . Fonte fiscopiu.it

Circolare_Entrate_24_maggio_2019_n._12_E