Nessuna sanzione per il contribuente che effettua l’ordine di bonifico entro i termini di legge

Non è soggetto a sanzioni il contribuente che paga in ritardo nonostante abbia disposto il bonifico con data e valuta anteriori alla scadenza del termine. Sussiste la responsabilità della banca.

Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza n. 13759 del 22 maggio 2019, ha respinto il ricorso della regione Toscana che aveva ricevuto il versamento delle imposte con alcuni giorni di ritardo. Il contribuente, infatti, con comportamento diligente, aveva disposto il bonifico prima della scadenza ma il ritardo era dipeso dall’istituto di credito. Sistema di riscossione spontanea delle imposte. Fino al 1997, i versamenti dei tributi più importanti imposte sui redditi, imposte sostitutive, IVA avvenivano con modalità e termini diversificati. La maggioranza dei contribuenti, utilizzava una modulistica varia e fortemente lacunosa, ed effettuava i versamenti presso banche, uffici postali e concessionari della riscossione che, senza alcuna intermediazione, riversavano le somme riscosse in Tesoreria. Tuttavia, già a partire dal 1994, in un’ottica di semplificazione, i soggetti titolari di partita IVA effettuavano i versamenti servendosi del c.d. conto fiscale”. Questa modalità, prevista dall’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed attuata dal d.m. 28 dicembre 1993, n. 567, fu resa obbligatoria per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, per il versamento delle imposte sui redditi e l’IVA. Il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237 e le disposizioni integrative e correttive dettate dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, hanno modificato il sistema. I punti della riforma più significativi sono la soppressione dei servizi autonomi di cassa aperti presso gli uffici IVA e del registro art. 1 d.lgs. 237/1997 , l’individuazione delle entrate cui si applica la nuova procedura di versamento in pratica, tutti i tributi già riscossi dai servizi soppressi, art. 2 cit. decr. l’individuazione di categorie di entrate per la cui riscossione sono previste modalità particolari ad es. il canone Rai, il cui pagamento è possibile anche con bollettini di conto corrente ecc. Per l’effettuazione dei versamenti, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 comma 1, del d.lgs. n. 237, i decreti dirigenziali 9 dicembre 1997 e 26 febbraio 1998 approvarono il modello di versamento F23, che gli intermediari banche, agenzie postali, concessionari avevano l’obbligo di mettere a disposizione della clientela e regolarono nel dettaglio le modalità di trasmissione, da parte dei concessionari, dei dati della riscossione delle entrate. Inizialmente, il modello di versamento fu utilizzato per il pagamento degli avvisi di liquidazione e di accertamento inviati dalle amministrazioni e per il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, ai fini della registrazione di un atto. Oggigiorno, il numero delle entrate riscuotibili con il modello F23 si è fortemente ridotto. Infatti, con l’ultimo decreto 18 novembre 2011 del Ministero dell’Economia, il modello di fatto ha assunto un ruolo residuale nella tipologia dei mezzi o canali di versamento. Con il decreto 241/1997, è stato quindi avviato un processo di riforma che ha semplificato le modalità e i termini di effettuazione del versamento delle imposte, delle tasse, dei contributi e dei premi assistenziali e previdenziali. Le norme che regolano i versamenti, contenute negli articoli del decreto da 17 a 25, non a caso sono poi strettamente legate a quelle recate dal d.P.R 22 luglio 1998, n. 322, che hanno portato alla nascita della dichiarazione unica per le imposte sul reddito, dell’IVA, dell’Irap, dei sostituti d’imposta e all’apertura per tutti i contribuenti del sistema dei versamenti unitari, con le modifiche recate dal d.lgs. n. 422/1998. Si è quindi realizzata quella semplificazione desiderata sia sul fronte degli adempimenti che dei versamenti. La modulistica da utilizzare per i versamenti è incentrata sul modello F24, per il pagamento di tutti i tipi di tributi e contributi. Caso concreto. La vicenda riguarda alcuni avvisi di accertamento emessi dalla Regione Toscana per gli anni 2004 e 2005 con cui erano state irrogate sanzioni per il tardivo versamento delle accise da effettuarsi entro la fine di ciascun mese. La contribuente aveva provveduto tramite bonifici bancari con ordini antecedenti la fine del mese ma le somme erano state accreditate dall’istituto bancario con ritardo. La CTP di Firenze accoglieva parzialmente il ricorso applicando il cumulo giuridico delle sanzioni. In grado di appello la CTR accoglieva l’appello incidentale della contribuente ritenendo tempestivi i versamenti in quanto il ritardo era imputabile alla banca. Di qui il ricorso in Cassazione della Regione Toscana che denunciava, tra l’altro, violazione di legge per avere la CTR considerato tempestivo il versamento effettuato. Nel rigettare il ricorso la Cassazione precisa che se la banca, nonostante le richieste del cliente, effettua dopo la scadenza le operazioni di accredito, non può sussistere una responsabilità del debitore. Il bonifico bancario è un modo di pagamento previsto per il versamento delle accise per cui è causa, sicché le conseguenze del ritardo frapposto dalla banca, che materialmente era tenuta a eseguire il pagamento in favore della Regione Toscana, non possono ricadere sul contribuente che ha dato ordine di pagamento entro il termine previsto. Basti considerare che, in materia di versamento delle imposte dirette, l'art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, aggiunto dall'art. 4 del d.l. 4 marzo 1976, n. 30, convertito in legge 2 maggio 1976 n. 160, prevede che l'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato nel termine previsto le imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere una penale per ogni giorno di ritardo. Con tale norma il legislatore ha avuto lo scopo di rendere inaccettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere movimenti speculativi su somme ingenti, appartenenti all'intera collettività nazionale, e ciò sul presupposto che l'obbligo contributivo a carico del contribuente doveva ritenersi assolto con la delega di pagamento effettuata alla banca. Il medesimo presupposto deve, dunque, ritenersi sussistente anche in materia del pagamento delle accise, ove peraltro non è prevista una penale a carico della banca che ritardi nell'accredito dei pagamenti effettuati.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 21 novembre 2018 – 22 maggio 2019, n. 13759 Presidente Cristiano – Relatore Zoso Rilevato che 1. Hera Comm s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Toscana per gli anni 2004 e 2005, con i quali le erano state irrogate le sanzioni per il tardivo versamento delle accise, da effettuarsi entro la fine di ciascun mese. La ricorrente aveva effettuato i pagamenti tramite bonifico bancario con ordini antecedenti la data di fine mese, ma le somme erano state accreditate dall'istituto bancario con ritardo benché con valuta riferita al giorno di scadenza previsto. La commissione tributaria provinciale di Firenze accoglieva parzialmente il ricorso, applicando il cumulo giuridico delle sanzioni. Proponevano appello la Regione Toscana ed appello incidentale la contribuente. La commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l'appello principale ed accoglieva l'appello incidentale, ritenendo che i pagamenti fossero tempestivi poiché la contribuente aveva dato ordine di pagamento alla banca entro i termini previsti e la banca aveva effettuato l'accredito in un momento successivo ma con valuta antecedente la data di scadenza. 2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la Regione Toscana, affidato a due motivi illustrati con memoria. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso pure illustrato con memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la CTR ha errato nel ritenere che, seppure il pagamento era materialmente avvenuto in data successiva alla scadenza tributaria, esso doveva considerarsi tempestivo per il fatto che era stato effettuato con valuta in data antecedente la scadenza. 2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per aver la CTR confermato la sentenza di primo grado sul punto del cumulo giuridico delle sanzioni benché non ne ricorressero i presupposti. 3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto la CTR ha accertato, con giudizio in fatto che non è stato oggetto di contestazione sotto il profilo motivazionale, che Hera Comm s.r.l. aveva dato ordine di pagamento delle rate mensili alla propria banca prima dei termini previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 e che la banca ha effettuato l'operazione di accredito delle somme a favore della Regione Toscana dopo la scadenza dei predetti termini ma con valuta anteriore. Ora, si deve considerare che il bonifico bancario è un modo di pagamento previsto per il pagamento delle accise per cui è causa, sicché le conseguenze del ritardo frapposto dalla banca, che materialmente era tenuta ad eseguire il pagamento a favore della Regione Toscana, non possono ricadere sul contribuente che ha dato ordine di pagamento entro il termine previsto. Basti considerare che, in materia di versamento delle imposte dirette, l'art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, aggiunto dall'art. 4 del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito in legge 2 maggio 1976 n. 160, prevede che l'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato nel termine previsto le imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere una penale per ogni giorno di ritardo. Con tale norma il legislatore ha avuto lo scopo di rendere inaccettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere movimenti speculativi su somme ingenti, appartenenti all'intera collettività nazionale, e ciò sul presupposto che l'obbligo contributivo a carico del contribuente doveva ritenersi assolto con la delega di pagamento effettuata alla banca. Il medesimo presupposto deve, dunque, ritenersi sussistente anche in materia del pagamento delle accise, ove peraltro non è prevista una penale a carico della banca che ritardi nell'accredito dei pagamenti effettuati. 4. Il secondo motivo rimane assorbito. 5. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La corte rigetta il ricorso e condanna la Regione Toscana a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 1.700,00, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.