Pace fiscale e rottamazione bis, definizioni ad ampio raggio

A condizione che sia stato versato il dovuto entro il 7 dicembre 2018, è possibile definire anche le liti in Cassazione aventi ad oggetto carichi in corso di rottamazione.

Via libera alla definizione agevolata delle liti in Cassazione relative ad avvisi di accertamento le cui somme iscritte a ruolo sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi non ancora conclusa, purché sia stato versato il dovuto entro il 7 dicembre 2018. La conferma arriva dalla risposta n. 154 pubblicata ieri dalle Entrate. Il caso. A interpellare l'Amministrazione finanziaria è il destinatario di due avvisi di accertamento impugnati dal medesimo davanti alle Commissioni. Avviata la macchina della giustizia, nei gradi di merito la pretesa è stata parzialmente annullata e, per il residuo, sono stati proposti ricorsi avanti alla Corte di cassazione, ancora pendenti alla data di presentazione dell’interpello. La pretesa erariale, al netto di quanto annullato in via giudiziale, è stata oggetto di iscrizione a ruolo con conseguente notifica della cartella di pagamento in relazione alla quale l'istante ha presentato dichiarazione di adesione alla c.d. Rottamazione-bis art. 1, comma 4, d.l. n. 148/2017 e ha versato tutti i pagamenti dovuti entro la scadenza del 7 dicembre 2018. A fronte della descritta situazione, il contribuente chiede di sapere se sia possibile definire in via agevolata le controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione art. 6, d.l. n. 119/2018 relative agli avvisi di accertamento le cui somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi, con procedimento avviato ma non ancora concluso. Le indicazioni delle Entrate. Nel presupposto che l’istante abbia effettuato il versamento entro il termine del 7 dicembre 2018, l'Amministrazione finanziaria ritiene che sia possibile accedere alla definizione agevolata della controversia. Dall’importo lordo dovuto per la definizione della controversia vanno scomputate le somme pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione art. 6, comma 9, d.l. n. 119/2018 . Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_22_maggio_2019_n._154