Sì alla detrazione IRPEF per riqualificazione edilizia anche senza demolizione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 150, replica ad un interpello posto da una società di costruzione possibile ottenere la detrazione IRPEF anche per gli interventi di riqualificazione edilizia che avvengono senza demolizione dell’edificio esistente.

La detrazione IRPEF art. 16-bis TUIR spetta anche per gli interventi di riqualificazione edilizia che avvengono senza demolizione dell’edificio esistente e con il suo ampliamento anche se la detrazione potrà avvenire per la sola parte esistente . Lo specifica l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 150 pubblicata ieri. La vicenda. L’istante è un’impresa immobiliare di costruzione per la rivendita che recentemente ha acquistato un immobile oggetto di un intervento edilizio, intendendo ristrutturarlo ed ampliarlo. L’Agenzia ha chiarito che ai fini delle agevolazioni in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione, purché risulti invariata la volumetria. Sostanzialmente quello che la disposizione normativa richiede è che la volumetria dell’edificio sottoposto a lavori di ristrutturazione rimanga identica a quella preesistente ai lavori stessi . Quali interventi rientrano tra quelli del novero ristrutturazione edilizia ? Secondo l’Agenzia, sono quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Pertanto, nel caso di specie la fruizione della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR è consentita [] solo per le spese riferibili alla parte esistente, sul presupposto che i lavori effettuati consistano in una ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso . Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_21_maggio_2019_n._150