Bonus prima casa anche se l’immobile già posseduto dal contribuente è inidoneo alle esigenze abitative

Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa non può essere negato nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative del contribuente.

Così l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13118/19, depositata il 16 maggio. La vicenda. La CTR Lombardia, rigettando l’impugnazione, confermava la decisione di prime cure con cui erano stati rigettati i ricorsi di un contribuente avverso gli avvisi di liquidazione con cui era stata recuperata l’imposta di registro a seguito della revoca del c.d. bonus prima casa. La decisione era fondata sulla mancanza del requisito dell’impossidenza di altro immobile acquistato con i medesimi benefici. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione lamentandosi per non aver i giudici di merito verificato che l’immobile in precedenza acquistato fosse inidoneo alle esigenze abitative del suo nucleo familiare. Il possesso di altro immobile. In materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa ed in riferimento ad un caso analogo a quello in esame, è stato ritenuto che il requisito dell’impossidenza di altro immobile sussiste qualora l’acquirente possieda un immobile che non sia concretamente idoneo per dimensione e caratteristiche a sopperire ai bisogni abitativi del suo nucleo familiare sulla base di una valutazione soggettiva che tenga conto delle concrete esigenze personali. Accogliendo il ricorso, la Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui, in tema di agevolazioni prima casa, l’idoneità della casa di abitazione pre-posseduta, purchè acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune, va valutata sia in senso oggettivo effettiva inabitabilità che in senso soggettivo fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative , nel senso che ricorre l’applicazione del beneficio anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 27 febbraio – 16 maggio 2019, n. 13118 Presidente Greco – Relatore Castorina Ragioni della decisione La Corte costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue Con sentenza n. 2710/10/2017, depositata il 16.6.2017 la CTR della Lombardia, previa riunione, rigettava gli appelli proposti da C.A. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso le sentenza di primo grado della CTP di Milano che aveva rigettato i ricorsi del contribuente avverso gli avvisi di liquidazione con i quali era stata recuperata l’imposta di registro conseguente alla revoca del benefici per l’acquisto della prima casa, sia per la compravendita che per il correlativo mutuo ipotecario, sul presupposto della mancanza del requisito della impossidenza di altro immobile acquistato con gli stessi benefici, a nulla rilevando la asserita inidoneità dell’immobile a costituire casa di abitazione. Avverso la pronuncia della CTR C.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1. 1.Con il primo motivo parte contribuente denunzia - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. - violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota 2 bis, parte prima, Tariffa allegata, lamentando che la CTR aveva ritenuto legittima la revoca dell’agevolazione senza verificare se l’immobile in precedenza acquistato fosse idoneo alle esigenze abitative del nucleo familiare del contribuente. La censura è fondata. Il Collegio ritiene dare continuità all’indirizzo di legittimità, conforme alla interpretazione della Corte Costituzionale Cfr. Corte Costituzionale Ord. n. 203 del 22.06.2011 , il quale ritiene, in analoga fattispecie, che in materia di agevolazioni per l’acquisto della cosiddetta prima casa, la disciplina prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 1, sussiste quando l’acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia. La valutazione dove essere soggettiva in quanto occorre apprezzare le concrete esigenze personali, rispetto alle quali assume rilievo anche l’ubicazione dell’immobile posseduto Cass. civ. Sez. V, sentenza 11 luglio 2003, n. 10925 . In particolare, quanto alle diverse situazioni, la Corte ha stabilito che può essere riconosciuto il beneficio sia per circostanze di natura oggettiva , come nel caso d’effettiva inabitabilità, che di natura soggettiva, nel caso il fabbricato sia inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative. Cass. 2018 n. 2565 Cass. civ. Sez. V, sentenza 18 febbraio 2003, n. 2418 Cass.2010 n. 100 . Non si può ritenere d’ostacolo all’applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile, purché acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune circostanza nella specie non accertata dalla CTR che, per qualsiasi ragione sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione Cass. civ. Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564 Nel solco dell’orientamento sopra riportato, può dunque essere affermato che - ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, lett. b , Nota II, all. alla Tariffa I, ipotesi diversa dalla lett. c , citata Nota II, e alla luce dei principi affermati con l’ordinanza n. 203 del 2011 della Corte Costituzionale - l’inidoneità dell’alloggio già posseduto debba essere valutata anche dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare Cass. 20300/2018 Cass. 2018 n. 2565 Cass. 2017 n. 27376 Cass.2016 n. 2278 Cass. n. 26653 del 2014 Cass. n. 21289 del 2014 Cass. n. 23064 del 2012 Cass. n. 12866 del 2012 . Le considerazioni svolte comportano che la sentenza d’appello, discostatasi dai superiori principi di diritto, debba essere cassata con rinvio della causa al giudice di merito, il quale dovrà attenersi al seguente principio In tema di agevolazioni prima casa, l’idoneità della casa di abitazione pre-posseduta purché acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune va valutata sia in senso oggettivo effettiva inabitabilità , che in senso soggettivo fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative , nel senso che ricorre l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato . Il giudice di rinvio esaminerà, inoltre, le circostanze assorbite. 2. Il secondo motivo con il quale si lamenta l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il motivo afferente l’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni per errore di diritto deve ritenersi assorbito. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria della Lombardia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.