Direttiva antiriciclaggio, osservazioni di CNDCEC e CNF al decreto attuativo

Pubblicato un documento a cura di Consiglio Nazionale dei Commercialisti e Consiglio Nazionale Forense che analizza lo schema di decreto legislativo attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio - dir. 2018/843/UE.

Un documento per analizzare lo schema di decreto legislativo attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio - dir. 2018/843/UE il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CNDCEC e il Consiglio Nazionale Forense CNF , con il documento pubblicato ieri intendono partecipare congiuntamente alla consultazione pubblica proposta dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativamente alle modifiche al d.lgs. n. 231/2007. Le osservazioni. Tra le osservazioni dei due Consigli, quella in merito all’ulteriore potere di controllo in capo al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza l’aumento dei poteri ispettivi deve essere integrato con l’espressa menzione del diritto del soggetto obbligato ad essere assistito da un professionista avvocato o commercialista in sede di ispezione e controllo . In merito alla relazione annuale degli organismi di autoregolamentazione, i due Consigli ricordano che la nuova versione del d.lgs. n. 231/2007 prevede che in essa sia incluso anche il numero dei decreti sanzionatori e delle misure sanzionatorie adottati nei confronti degli iscritti nell’anno solare precedente. Tanto premesso, si rileva che il dato relativo al numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie adottati dalle autorità competenti nei confronti degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non è conosciuto né conoscibile dagli organismi di autoregolamentazione . Per quanto riguarda il furto di identità e la consultazione del sistema pubblico per la sua prevenzione, si evidenzia come l’utilizzo da parte dei soggetti obbligati di strumenti di ausilio ai fini del corretto espletamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela non può in alcun modo avvenire a titolo oneroso . I due Consigli evidenziano quindi che nella nuova formulazione dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 231/2007 l’identificazione del titolare effettivo - soprattutto nei contesti dei gruppi di società, in assenza di una persona fisica titolare di almeno il 25% delle partecipazioni sociali nella società di ultima istanza presenta dei caratteri equivoci che meritano di essere chiariti nel contesto del recepimento della quinta direttiva . Fonte fiscopiu.it

Osservazioni_congiunte_CNDEC_CNF_19_aprile_2019