Liti pendenti, possibile scomputare il ravvedimento

Il chiarimento è contenuto in una risposta delle Entrate. La soluzione evita la duplicazione di pagamento.

Le somme versate a seguito del ravvedimento operoso, ritenuto improduttivo di effetti dall’Amministrazione finanziaria, possono essere scomputate dalle somme dovute aderendo alla definizione agevolata della controversia tributaria. A precisarlo è la risposta n. 141 pubblicata ieri dalle Entrate. Il caso. L'istante del caso di specie ha versato tramite ravvedimento quanto contestato dagli Uffici con PVC in merito a delle violazioni relative alla fruizione del credito d’imposta per la ricerca scientifica. Il medesimo giorno del versamento gli veniva notificato l'atto di recupero delle somme in parola. Impugnato l'atto, l'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, ha ritenuto inefficace il ravvedimento poiché eseguito contestualmente alla notifica dell’atto di recupero. Intenzionato ad aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie art. 6 d.l. numero /2018 , l'istante chiede alle Entrate come recuperare quanto già versato con il ravvedimento, se tramite compensazione in sede di definizione o se tramite successiva richiesta di rimborso. Le indicazioni delle Entrate. L'Amministrazione finanziaria ritiene che l’importo versato dall’istante in sede di ravvedimento operoso, in contestazione, sia scomputabile dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata. Le somme versate, a qualsiasi titolo, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto per la definizione della controversia, restano definitivamente acquisite all’Erario e non sono quindi rimborsabili. Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_del_14_maggio_2019_n._141