Possibile il passaggio in corso d’anno dal regime di vantaggio a quello forfettario

L’Agenzia delle Entrate risponde positivamente risposta n. 140 ad un contribuente è possibile il passaggio in corso d’anno dal regime di vantaggio a quello forfettario, se è previsto lo sforamento della soglia di 45mila euro.

È possibile il passaggio dal regime di vantaggio a quello forfettario anche in corso d’anno, se si è verificata l’uscita dal primo per lo sforamento della soglia di 45mila euro di ricavi e compensi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 140, pubblicata ieri, con la quale il Fisco ha chiarito i dubbi sottoposti da un professionista in regime di vantaggio che prevede, nel corso del 2019, di conseguire ricavi superiori a 45mila euro. Il contribuente sosteneva la possibilità del passaggio da un regime all’altro anche in corso d’anno. La risposta. L’Agenzia ha chiarito che, nonostante abbiano caratteristiche parzialmente diverse, i due regimi sono naturali, applicabili dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento, salvo opzione per il regime ordinario. Ne emerge, dunque, una sorta di continuità/consecutività che porta ad ammettere il naturale passaggio dell’Istante da un regime all’altro per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo . Nonostante il rinvio previsto dal regime di vantaggio alle disposizioni dei cosiddetti ex minimi, in questo caso non si applica l’obbligo art. 1 comma 111 l. n. 244/2007, che imponeva a coloro che uscivano dal regime di favore per sforamento dei limiti l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. Tale vincolo, infatti, era stato dettato prima dell’entrata in vigore del regime dei forfettari che, come più volte chiarito, costituisce il regime naturale per tutti coloro che ne possiedono le caratteristiche . Il Fisco condivide dunque la soluzione prospettata dal contribuente, osservando che a fini IVA è sufficiente che nelle fatture sia indicato il riferimento al regime forfettario in luogo di quello di vantaggio, mentre ai fini dell’imposizione diretta il reddito imponibile si applicherà in base alle disposizioni del regime forfettario nel corso del 2019. Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_del_14_maggio_2019_n._140