Forfettari, opera la causa ostativa anche per le quote detenute dal coniuge

Nell’ambito delle persone interposte vanno ricompresi i familiari, tra i quali figura anche il coniuge. Il caso è stato preso in analisi in una risposta delle Entrate.

La causa ostativa che impedisce di avvalersi del regime forfettario in caso di controllo di società a responsabilità limitata che esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte, opera anche nel caso in cui sia la moglie a detenere la partecipazione nella società a responsabilità limitata. La disciplina prevede, infatti, che a far scattare la causa ostativa sia, oltre il controllo diretto, anche quello indiretto art. 1 comma 57. lett. d l. n. 190/2014 . E proprio in quest'ultima casistica ricadono le persone interposte, tra cui i familiari e, naturalmente, fra questi, il coniuge. La fattispecie è presa in analisi dalla Risposta n. 137 pubblicata ieri dalle Entrate a seguito di un interpello presentato da un commercialista. Il caso. L'istante, oltre all'esercizio della professione, collabora con una s.r.l. partecipata con una quota dell’80% dalla moglie. Le indicazioni delle Entrate. Ai fini del controllo indiretto vanno computati anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Nell'ambito delle persone interposte vanno ricompresi i familiari che, ai fini delle imposte sui redditi, sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado art. 5 comma 5 TUIR . L'istante, in ogni caso, può aderire per il 2019 al regime forfettario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e ove ne sia accertata l’esistenza comporterà la decadenza dal regime nel 2020. Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_13_maggio_2019_n._137