Il ruolo del giudice tributario nel giudizio “pregiudicato”

Il giudice tributario deve valutare, in concreto, e motivare la portata, nel processo pregiudicato , della pronuncia non ancora passata in giudicato causa pregiudicante .

In tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio. Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c L’art. 337 c.p.c., comma 2, deve, in particolare, considerarsi speciale rispetto a quella, generale, di cui all'art. 295 c.p.c., e, come tale, deve quindi trovare applicazione in via alternativa/esclusiva rispetto a quest'ultima, in base al canone interpretativo lex specialis derogat generali . Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la ordinanza del 6 maggio 2019, numero 11829. Vicenda. Una società ha proposto ricorso ,per regolamento di competenza, affidato a tre motivi, avverso l'ordinanza resa dal giudice del gravame con la quale è stata disposta la sospensione del giudizio causa pregiudicata pendente fra la società stessa e l'Agenzia delle entrate - concernente il diritto a detrazione dell'IVA praticato su singoli atti di trasferimento relativi ad immobili, licenze relativi a profumi, stampi e marchio D.G. stipulati tra la società ed altri soggetti per numero 8 profumi con riguardo all'anno di imposta 2006 - fino alla data in cui il giudice di legittimità ha definito il diverso procedimento causa pregiudicante concernente l'imposta di registro pretesa dall'ufficio in relazione alla riqualificazione dei contratti anzidetti come unica cessione. Pronuncia. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno accolto il ricorso per regolamento di competenza sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. Nel caso in esame. il giudice del gravame si è limitato a sospendere i giudizi con la seguente motivazione dispone che il processo venga sospeso fino alla data in cui la questione controversa di cui alla sentenza della CTR Lombardia .dalla cui definizione dipende la decisione della causa . Il giudice del gravame non poteva limitarsi ad affermare la sussistenza di una pregiudizialità tra il presente procedimento e quello relativo alla pretese fiscale concernente l'imposta di registro ripresa dall'Ufficio sui medesimi atti per il quali pendeva in grado di appello ricorso relativo alla detrazione IVA applicata dalla società contribuente sui medesimi atti, poiché essendo intervenuta una pronuncia non ancora passata in giudicato nel giudizio relativo all'imposta di registro causa pregiudicante , come previsto nella fattispecie astratta dell’art. 337 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto appunto valutarne, in concreto e motivatamente, la portata nel processo pregiudicato . Motivazione che è totalmente mancata e che rende, conseguentemente radicalmente nullo il provvedimento adottato in presenza di una motivazione totalmente inesistente sulle ragioni della disposta sospensione. Gli Ermellini, di conseguenza, hanno disposto la prosecuzione del processo pregiudicato. Conclusioni. Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché la Corte di cassazione deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo . Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 12/07/2018, numero 18494 . Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c Quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c, non dovendo il secondo giudizio essere di necessità sospeso in attesa che si formi nel primo la cosa giudicata, ma potendo esserlo, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., ove il giudice ritenga altrettanto motivatamente di non poggiarsi sull'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione pregiudicante. Nella sospensione facoltativa, occorre una valutazione del giudice sulla sussistenza del rapporto di pregiudizialità ovvero occorre la sussistenza delle condizioni previste al comma 2, dell'art. 337 c.p.c Per il legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale previsto dall'art. 337 c.p.c. è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e le critiche che ne è stata svolta abbia fatto emergere sicché la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente sul perché non intenda poggiarsi sull'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l'autorità di quell'altra decisione e, sostanzialmente, non ne condivida il merito o le ragioni giustificatrici. Nella nuova versione dell'art. 49 d.lgs. numero 546 del 1992, come modificato a far data dall'1 gennaio 2016 in forza del d.lgs. numero 156 del 2015, la sospensione necessaria del processo di cui all'art. 295 c.p.c. non è applicabile allorché la causa tributaria ipotizzata quale pregiudicante pende in grado di appello, potendo in tal caso trovare applicazione solo l'art. 337 c.p.c., secondo comma, secondo il quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole, ma non ancora definitiva, così limitando la clausola di esclusione del d.lgs. numero 546 del 1992, art. 49, al solo dettato dell'art. 337 c.p.c., comma 1. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 24/05/2018, numero 12900 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 13 marzo – 6 maggio 2019, numero 11829 Presidente Iacobellis – Relatore Conti Fatti e ragioni della decisione La società D.G. srl ha proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato a tre motivi, avverso l'ordinanza resa dalla CTR Lombardia numero 7/2018, pubblicata il 9.1.2018, con la quale è stata disposta la sospensione del giudizio pendente fra la ricorrente stessa e l'Agenzia delle entrate - concernente il diritto a detrazione dell'IVA praticato su singoli atti di trasferimento relativi ad immobili, licenze relativi a profumi, stampi e marchio D.G. stipulati tra la ricorrente, la E. e la P. & amp G.I. s.a. per numero 8 profumi con riguardo all'anno di imposta 2006 - fino alla data in cui questa Corte aveva definito il procedimento relativo alla sentenza numero 151/13.21.10 del 29.10.2013 - relativo a procedimento promosso dalla stessa società contro l'Agenzia delle entrate in relazione all'imposta di registro pretesa dall'ufficio in relazione alla riqualificazione dei contratti anzidetti come unica cessione d'azienda - resa dalla medesima CTR, dalla cui definizione sarebbe dipesa secondo il giudice di merito la decisione della causa. L'Agenzia delle entrate si è costituita con memoria ex art. 46 c.p.comma La ricorrente ha depositato memoria. Il Procuratore generale ha depositato le sue conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 295 c.p.comma e degli artt. 111 e 24 Cost. Secondo la ricorrente non ricorrerebbero i presupposti per la sospensione necessaria, ravvisabile unicamente quando la causa principale non sia stata ancora decisa in primo grado, potendo disporsi unicamente la sospensione ex art. 337 c.p.comma quando sia intervenuta sentenza di primo grado, nella ricorrenza dei relativi presupposti. Con il secondo motivo di ricorso ricorrente prospetta la violazione dell'art. 337 comma 2 c.p.comma ed il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato. Deduce, in particolare che, a volere interpretare il provvedimento impugnato come contenete una decisione volta alla sospensione facoltativa del processo, il provvedimento impugnato risulterebbe emesso in assenza dei presupposti indicati dall'art. 337 comma 2 c.p.comma e privo di motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato la sospensione del procedimento. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 40 dPR numero 131/1986. Secondo la ricorrente avrebbe errato la CTR nel ritenere che il giudizio sospeso fosse in rapporto di pregiudizialità con quello relativo all'imposta di registro, risultando per converso che proprio quello pendente in Cassazione era pregiudicato dal procedimento relativo all'IVA, in relazione al principio dell'alternatività fra IVA e registro che determinava la prevalenza del primo tributo sull'altro. I primi due motivi sono fondati e assorbono l'esame del secondo. Ora, con riguardo alla sospensione disciplinata dall’art. 337 c.p.c., la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio-cfr. Cass. numero 16142/2015. Ciò posto, occorre rammentare che salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. procomma civ. Cass. 23480/2017 e precedenti ivi ricordati . L’art. 337 c.p.c., comma 2 deve, in particolare, considerarsi speciale rispetto a quella, generale, di cui all'art. 295 c.p.c., e, come tale, deve quindi trovare applicazione in via alternativa/esclusiva rispetto a quest'ultima, in base al canone interpretativo lex specialis derogat generali - cfr. Cass. 23480/17, cit. Orbene, nel caso in esame la CTR Lombardia si è limitata a sospendere i giudizi con la seguente motivazione dispone che il processo venga sospeso fino alla data in cui la questione controversa di cui alla sentenza della CTR Lombardia dalla cui definizione dipende la decisione della causa . Orbene risulta evidente che la CTR lombarda non poteva limitarsi ad affermare la sussistenza di una pregiudizialità tra il presente procedimento e quello pendente avanti questa stessa Corte relativo alla pretese fiscale concernente l'imposta di registro ripresa dall'Ufficio sui medesimi atti per il quali pendeva in grado di appello ricorso relativo alla detrazione IVA applicata dalla società contribuente sui medesimi atti poiché essendo intervenuta una pronuncia non ancora passata in giudicato nel giudizio relativo all'imposta di registro, come previsto nella fattispecie astratta dell’art. 337 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto appunto valutarne, in concreto e motivatamente, la portata nel processo pregiudicato . Motivazione che è totalmente mancata e che rende, conseguentemente radicalmente nullo il provvedimento adottato in presenza di una motivazione totalmente inesistente sulle ragioni della disposta sospensione - cfr. Cass. numero 16142/2015, Cass. numero 18494/2018. Il ricorso deve perciò essere accolto e conseguentemente disposta la prosecuzione del processo. Stante la novità della questione trattata, le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti. P.Q.M. Accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio dichiara compensate le spese del presente procedimento.