Rottamazione liti pendenti, scomputabile l’importo già versato

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 136, osserva che l’importo versato per la precedente definizione agevolata, non perfezionata, è comunque scomputabile dall’importo lordo dovuto per la nuova definizione delle controversie.

Con la risposta ad interpello n. 136, l’Agenzia delle Entrate ritorna sul tema della definizione delle controversie tributarie, osservando che l’importo versato dal contribuente per la precedente e non perfezionata definizione agevolata si può scomputare dall’importo lordo dovuto per la nuova definizione delle controversie. In dettaglio. Nel caso in esame, l’Agenzia valuta una controversia che, dopo due gradi di giudizio favorevoli all’istante, è pendente davanti alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità è entrata in vigore la definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 11 d.l. 24 aprile 2017 n. 50 l’istante ha aderito ma, a causa del mancato versamento anche degli importi indebitamente compensati, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la definizione agevolata non si fosse perfezionata. Pertanto, ha notificato il diniego della stessa, successivamente impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione. Poste tali premesse, l’istante ritiene di poter definire in via agevolata la controversia avvalendosi delle disposizioni previste dall’art 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, e chiede se è possibile scomputare dalle somme dovute la corrispondente parte delle somme versate in occasione della precedente definizione agevolata. Parere favorevole è giunto dalle Entrate. Posta, quindi, la definibilità delle controversie aventi ad oggetto gli atti di recupero dei crediti d’imposta, nel caso oggetto di interpello, in cui l’Agenzia delle Entrate è - secondo quanto affermato dall’istante - integralmente soccombente in primo e in secondo grado e la controversia risulta pendente davanti alla Suprema Corte alla data di entrata in vigore della conv. in l. n. 136/2018 19 dicembre 2018 , l’istante può definire la controversia con il pagamento del 5 per cento del relativo valore, ai sensi del citato comma 2- ter dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. Ciò detto, il comma 9 del citato articolo 6 dispone che dagli importi dovuti per la definizione si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e, di conseguenza, si ritiene che l’importo versato dall’istante per la precedente definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50/2017 , poi non perfezionata, sia scomputabile dall’importo lordo dovuto per l’attuale definizione . Fonte fiscopiu.it

Agenzia_Entrate_Risp._Interpello_AE_9_maggio_2019_n._136