Passaggio da minimi a forfettario, causa ostativa valutata nel corso del 2019

Osserva l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 133 anche se la causa ostativa è integrata, è possibile applicare il nuovo regime per il 2019, per poi decadere nel corso del 2020.

L’Agenzia delle Entrate ritorna a chiarire i dubbi dei contribuenti sulle cause ostative all’applicazione del regime forfettario. Con la risposta n. 133, il Fisco risponde ad un interpello posto da un contribuente che esercita l’attività di mediazione immobiliare, attualmente titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di una Srl, nella misura del 72 per cento, nonché amministratore della stessa l’attività esercitata è riconducibile a quella della società in cui possiede la partecipazione. L’uomo fa presente di aver superato, nel corso del periodo d’imposta 2018, la soglia dei ricavi prevista per poter usufruire del regime dei minimi e chiede se, tenuto conto dell’assenza di una disposizione normativa transitoria che preveda una finestra temporale volta a consentire al contribuente di poter rimuovere in tempo utile le cause ostative, possa operare nel corrente anno d’imposta 2019 per la propria attività professionale con il nuovo regime forfettario. L’Agenzia ha ricordato che molti chiarimenti sono già stati forniti con la circolare 9/E/2019, nella quale è stato specificato che, affinché operi la causa ostativa, è necessaria la compresenza 1 del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e 2 dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario. Nel caso in esame il contribuente potrà aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l’esistenza - comporterà la decadenza dal regime nel 2020. Fonte fiscopiu.it

Entrate_Risposta_30_aprile_2019_n._133