Definizione agevolata delle controversie e rimborso IVA, il punto dell’Agenzia

Nelle due risposte n. 128 e 129 pubblicate il 23 aprile, il Fisco ha fornito una soluzione agli interpelli relativi alla definizione agevolata delle liti e l’accertamento su indebita detrazione IVA.

Con due simili risposte pubblicate il 23 aprile scorso, la n. 128 e la n. 129, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie, nel caso di indebita detrazione in conseguenza dell’addebito in fattura dell’IVA non dovuta. In particolare. Evidenziando che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, il Fisco, con le due Risposte pubblicate ieri, specifica che la norma pone chiaramente tra le condizioni necessarie per la presentazione della domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, applicata ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, la circostanza che la stessa imposta sia stata accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria. L’Agenzia, nelle due recenti Risposte, ha quindi esaminato la problematica relativa alla definizione della lite nel caso di indebita detrazione IVA e successivo accertamento. Il Fisco ha chiarito che, con la definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 della controversia avente ad oggetto l'avviso di accertamento per il recupero dell'IVA indetraibile in capo alla cessionaria, il procedimento può considerarsi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata conseguentemente il cedente è legittimato a presentare domanda di restituzione entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario dell'importo pagato a titolo di rivalsa. Fonte fiscopiu.it

Agenzia_delle_Entrate_Risposta_23_aprile_2019_n._129 Agenzia_delle_Entrate_Risposta_23_aprile_2019_n._128