L’Agenzia fa il punto sulla definizione agevolata nel caso di segnalazioni nel Pvc

Pubblicata la risposta 112, con la quale il Fisco osserva che l’esposizione di un credito superiore in dichiarazione può essere regolarizzata mediante rideterminazione per il relativo periodo di imposta.

Con la risposta n. 112, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire un chiarimento ad un interpello concernente un caso di definizione agevolata di una infedeltà dichiarativa legata all’esposizione di un credito superiore. Nel caso sottoposto all’attenzione di via Cristoforo Colombo, veniva rappresentato che la GdF aveva segnalato una possibile violazione della norma sulla deduzione degli interessi passivi in seguito ad una fusione. La risposta. Nel rispondere all’interpello posto dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che una prima risposta era già stata pubblicata in occasione dell’emanazione della circolare n. 7/E del 9 aprile 2019, che aveva fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione di cui all’articolo 1 del d.l. n. 119 del 2018. Il richiamo alla possibile regolarizzazione di una infedeltà dichiarativa per esposizione di un credito superiore a quello spettante è presente al paragrafo 3.2 della Circolare. Tale passaggio del documento di prassi precisa che, qualora il minor credito non spettante risulti ancora disponibile nell’ultima dichiarazione presentata e non ancora utilizzato dal contribuente, quest’ultimo può accedere alla definizione agevolata del pvc presentando la dichiarazione di cui all’articolo 1 del d.l. n. 119 del 2018, al fine di rideterminare il credito effettivamente spettante per il periodo d’imposta oggetto di definizione agevolata una dichiarazione integrativa ordinaria , tenuto conto dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, al fine di ridurre l’importo del credito per la quota parte non più disponibile a seguito della definizione agevolata delle violazioni riferite al periodo di imposta in cui si è originato il credito . Fonte fiscopiu.it

Entrate_Risposta_19_aprile_2019_n._112