Controversie fiscali, per la definizione interessa lo stato al 24 ottobre 2018

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 110, chiarisce che, al fine di stimare gli importi da corrispondere, rileva il 24 ottobre 2018 la data dell’entrata in vigore del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 .

In caso di soccombenza del Fisco in primo e secondo grado, qualora esso ottenga ragione in sede di legittimità, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 15% del valore. Bisogna infatti individuare quale momento per stimare gli importi da corrispondere il 24 ottobre 2018, data dell’entrata in vigore del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 110, pubblicata il 18 aprile. La vicenda. L’istante era destinatario di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore per la cessione di alcuni rami d’azienda. L’atto era stato impugnato dall’istante, che aveva trovato accoglimento in CTP e CTR ma non in Cassazione. Al fine dell’eventuale adesione alla definizione agevolata della controversia la società chiedeva di sapere se la situazione processuale rilevante per determinare gli importi da corrispondere fosse quella sussistente al momento dell’entrata in vigore dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, oppure se si dovesse tener conto della successiva sentenza di Cassazione con rinvio. Nel caso oggetto di interpello, in cui si è verificata la doppia soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo e in secondo grado e la Suprema Corte ha emesso pronuncia di Cassazione con rinvio sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, l’istante può definire la controversia con il pagamento del 15 per cento del relativo valore ha spiegato il Fisco Nella situazione prospettata, infatti, il momento rilevante al fine di individuare l’importo dovuto per la definizione agevolata coincide con la data di entrata in vigore del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, ossia con il 24 ottobre 2018, data in cui la controversia era interessata dalla sentenza sfavorevole all’ufficio emessa dalla Commissione Tributaria Regionale . Fonte fiscopiu.it

Entrate_Risposta_18_aprile_2019_n._110