Risparmio energetico, bonus anche senza comunicazione all’Enea

La mancata o tardiva trasmissione non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale. A precisarlo è una nuova risoluzione delle Entrate.

Bonus risparmio energetico salvo in assenza di comunicazione. Secondo quanto precisato dalla nuova Risoluzione n. 46/E, pubblicata ieri dalle Entrate, la mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale. Come noto, dal 1 gennaio 2018 è in vigore il nuovo obbligo di trasmettere all’Enea alcune informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio per usufruire della detrazione al 50% prevista dall’art. 16-bis del T.U.I.R. L’invio riguarda solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ classe energetica A per i forni , sempre se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1 gennaio 2017. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, seppure ammessi alla detrazione per ristrutturazioni edilizie, non comportano risparmio energetico. Il contenuto della risoluzione. Nella nuova Risoluzione 46/E, si legge Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del d.l. n. 63/2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non e prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento . Secondo quanto chiarito dalla nuova Risoluzione gli adempimenti da porre in essere ai fini dell’agevolazione sono stabiliti dal D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 nello specifico, l'art. 4 del citato decreto reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione all'ENEA e neppure la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, è prevista dall'art. 16 d.l. n. 63/2013. Fonte fiscopiu.it

Entrate_Risoluzione_18_aprile_2019_n._46_E