



tasse e tributi | 17 Aprile 2019
Commercialista-socio al 50% di s.r.l., fuori dal forfettario
di La Redazione
Una nuova risposta delle Entrate si occupa del caso: decadenza dal regime assicurata salvo che il professionista non rinunci alla carica di amministratore.



Decade dal regime forfettario il commercialista socio al 50% di una srl di revisione. La somma, infatti, del controllo diretto della società e la sovrapposizione delle attività esercitate fanno scattare la causa ostativa prevista dalla lettera d) del comma 57 dell’art. 1, L. n. 190/2014, secondo cui non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
La conferma arriva dalla Risposta a interpello n. 108 pubblicata ieri dalle Entrate.
Il caso. Il commercialista del caso di specie, oltre a svolgere la professione, è proprietario di una quota pari al 50% del capitale sociale di una srl che svolge l’attività di revisione e certificazione di bilanci (codice ATECO 69.20.20). Considerato che il suo reddito, relativo al periodo d’imposta 2018, risulta inferiore a euro 65.000, chiede alle Entrate se può avvalersi del regime forfettario alla luce delle ultime modifiche recate dalla Legge di Bilancio 2019 alle cause ostative di accesso al regime (lettera d) del comma 57 dell’art. 1, l. n. 190/2014).
La risposta. Negativo il parere delle Entrate al quesito del commercialista. Per l'Amministrazione finanziaria, infatti, il contribuente soddisfa entrambe le condizioni necessarie per far operare la causa ostativa prevista dalla menzionata lettera d) del comma 57, e precisamente:
- il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (nel caso di specie, partecipazione al 50% in una srl);
- l’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nel caso di specie, i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal commercialista e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M).
Ritenuta integrata la causa ostativa, le Entrate concludono che “l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato art. 1 (l. n. 190/2014, ndr), ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Tuttavia, qualora l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020”.
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la risposta all'interpello dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2019, n. 108






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