Nulla la notifica della cartella di pagamento consegnata al familiare dichiaratosi convivente se il contribuente risiede in altro immobile

È nulla la notifica della cartella di pagamento consegnata al familiare dichiaratosi convivente se il contribuente risiede in realtà in un altro immobile. A tal fine, il certificato di residenza rilasciato dal Comune rende irrilevante la dichiarazione di convivenza attestata dall'agente postale.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 10543/19, depositata il 15 aprile. La vicenda. Un contribuente ha impugnato degli avvisi di intimazione per il pagamento di una cartelle esattoriali che non risultava notificata. Esso ha proposto ricorso introduttivo affermando di non averla mai ricevuta. La stessa, infatti, era stata notificata presso la sua precedente abitazione e ritirata da un familiare moglie , dalla quale però il contribuente si era ritualmente separato, cambiando la propria residenza. Secondo il fisco i provvedimenti prodromici erano stati consegnati a un familiare che, secondo quanto attestato nella relata di notifica redatta dall'agente postale, era convivente del contribuente. Il predetto contribuente, in sede giudiziale ovvero fin dal primo grado del giudizio , ha prodotto un certificato attestante una diversa residenza anagrafica, regolarmente registrata nell'anagrafe comunale in data anteriore rispetto alla notifica delle cartelle. Il giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso introduttivo il giudice del gravame ha riformato la sentenza impugnata dal contribuente. In particolare, il collegio ha riconosciuto il vizio di notifica delle cartelle, rilevando una diversa residenza del contribuente. Il giudice del gravame ha rilevato che non poteva avere valore la relata di notifica della cartella nella parte in cui attestava la consegna dell’atto a familiare convivente”, atteso che l’indirizzo a cui era stato recapitato corrispondeva alla casa familiare assegnata dal Tribunale alla moglie del contribuente, il quale aveva dimostrato di abitare altrove, come attestato anche dal cambio di residenza diligentemente eseguito dallo stesso inoltre erano stati prodotti anche altri atti dell’Amministrazione Finanziaria la cui notifica, precedente rispetto a quella della cartella oggetto del giudizio, era avvenuta nella corretta ed aggiornata residenza dell’appellante. Il fisco, con il ricorso in Cassazione, ha lamentato, tra i diversi motivi, un'errata applicazione della norma in tema di notifiche ed, in particolare, ha precisato che la relata di notifica della cartella, attestante la consegna a familiare convivente del contribuente, ha valore di atto dotato di pubblica fede. Il fisco ha ribadito, tra l’altro, che la relata di notifica, attestante la consegna a familiare convivente del contribuente, aveva valore di atto dotato di pubblica fede e che comunque non era stata fornita dal destinatario la dovuta prova contraria. La pronuncia. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno ribadito che in base all'articolo 139 c.p.c. in assenza del destinatario nella casa di abitazione nel comune di residenza, la consegna può essere effettuata a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. Sussiste, pertanto, una presunzione di ricezione, derivante dal fatto che il familiare convivente consegni l'atto al destinatario. Tuttavia, tale presunzione opera solo nell'abitazione dove è fissata anche la residenza del contribuente. Rispetto al contenuto della relata di notifica, i Giudici di legittimità hanno precisato che le attestazioni dell'agente postale fanno fede solo per le dichiarazioni a lui rese e non anche per la veridicità del relativo contenuto. Nella specie, il plico risultava consegnato al familiare nella propria residenza diversa però dal quella del destinatario dei provvedimenti. L'agente postale aveva erroneamente attestato la convivenza del contribuente con il familiare, ma la circostanza era smentita dal certificato di residenza prodotto in giudizio. In definitiva, per gli Ermellini ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario pur dichiaratosi familiare convivente non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale. A tal fine è sufficiente il certificato di residenza ed il destinatario non è tenuto a nessuna ulteriore prova negativa sull'assenza cioè del rapporto di convivenza. Conclusioni. Sussiste l'importanza delle notifiche nel luogo di residenza esatto a nulla rilevando eventuali consegne a terzi anche se parenti dell'interessato. L’attestazione dell’agente postale sulla consegna dell’atto ad un familiare convivente con il destinatario può essere smentita da apposita documentazione anagrafica che attesti il precedente cambio di residenza del contribuente. Quanto riportato sulla relata di notifica ha valore di pubblica fede solo per le dichiarazioni rese all’agente postale, non anche per il contenuto delle stesse, il quale può dunque essere smentito da prova contraria. La presunzione di conoscenza dell’atto, è efficace solo ove la notifica venga esperita presso l’effettiva abitazione del destinatario. Infatti, non basta che la persona che riceve l’atto sia in rapporti di parentela con quest’ultimo, essendo necessario anche il requisito dell’effettiva convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, da affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza. La stessa qualifica di convivente può essere superata da adeguata documentazione dalla quale risulti, che alla data della relata il contribuente già risiedeva altrove. L’attestazione in merito all’effettiva convivenza dell’agente postale fa fede solo per le dichiarazioni a lui rese ma non anche per la veridicità del loro contenuto pertanto ,non è necessaria la querela di falso per non considerare corretta detta attestazione, ove appunto il contribuente dimostri con un apposito certificato di risiedere altrove.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 7 febbraio – 15 aprile 2019, n. 10543 Presidente Greco – Relatore Dell’Orfano Rilevato che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello proposto da C.G. avverso la sentenza n. 7616/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di intimazione per il pagamento di cartelle esattoriali relative a IRPEF IRAP IVA Addi. e sanzioni per l’anno 2006 il contribuente resiste con controricorso. Considerato che 1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti per avere la CTR erroneamente affermato che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse non contestata dall’Ufficio laddove essa indicava mancata compilazione del quadro della dichiarazione dei redditi per il 2010 relativo al domicilio fiscale , avendo invece l’Ufficio, in allegato alle memorie depositate in primo grado, prodotto e richiamato la copia del frontespizio del modello unico pf 2010 per il periodo di imposta 2009 comprovante che il contribuente aveva dichiarato nello spazio residenza anagrafica” l’indirizzo OMISSIS , documento contrario ed incompatibile rispetto alla copia dello stesso modello Unico non recante alcun indirizzo, prodotta dalla parte ricorrente 1.2. l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie 1.3. nel caso di specie la CTR ha esaminato il fatto - ed in particolare i documenti che ne costituivano il contenuto - giungendo alla conclusione che il documento prodotto dall’Agenzia, ancorché esso risulti difforme da quello prodotto dal contribuente, non può comunque essere considerato idoneo ad attestare una dichiarazione di domicilio fiscale proveniente dal contribuente 1.4. il motivo di ricorso risulta quindi inammissibile 2.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta motivazione apodittica e inesistente da parte della CTR sul documento dianzi indicato, prodotto dall’Ufficio, lamentando mancanza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 circa l’assoluto credito prestato al primo documento e la totale svalutazione del secondo 2.2. la doglianza va parimenti disattesa in quanto va esclusa la configurazione della fattispecie dell’apparente o inesistente motivazione della sentenza impugnata, che risulta, invece fondata su un adeguato percorso logico-argomentativo, mediante il quale la Corte territoriale ha preso in esame anche il fatto assunto come decisivo dedotto con la censura in esame, come dianzi illustrato, rilevando che la documentazione prodotta dall’Ufficio era priva di idonea valenza probatoria e che il contribuente aveva altresì dimostrato di aver trasferito sin dal 2008 la sua residenza anagrafica presso diverso indirizzo e che l’immobile di OMISSIS risultava assegnato, in sede di provvedimento di separazione personale, al coniuge del ricorrente, cosicché doveva escludersi che la cartella esattoriale fosse stata notificata ad un familiare convivente dello stesso, affermando inoltre la CTR che la parte aveva anche prodotto atti alla stessa indirizzati dall’Amministrazione finanziaria all’indirizzo di effettiva residenza anche prima della notifica della cartella 3.1. va disatteso anche il terzo motivo di ricorso, con cuì l’Agenzia lamenta che la CTR non abbia attribuito alla relata di notifica della cartella, attestante la consegna a familiare convivente del contribuente, valore di atto dotato di pubblica fede e che non abbia inoltre valutato come il ricorrente sul punto non avesse mai prodotto prova contraria 3.2. dall’esame della sentenza impugnata emerge che il contribuente aveva eccepito e documentato, fin dal primo grado del giudizio, che la sua residenza anagrafica, regolarmente registrata presso l’anagrafe comunale da data anteriore a quella della notifica dell’atto presupposto, era in luogo diverso da quello dell’indirizzo di OMISSIS , ove la notifica risultava ricevuta mediante consegna a familiare convivente 3.3. ai sensi dell’art. 139 c.p.c., in assenza del destinatario nella casa di abitazione nel Comune di sua residenza, la consegna effettuata a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda comma 2 deve ritenersi sufficiente, presuntivamente, ad integrare l’avvenuta consegna dell’atto in tali casi, conseguentemente, l’onere della prova contraria fa carico a chi adduce di non aver ricevuto notifica e riguarda specificamente, sotto vari profili, la persona che ha ricevuto l’atto 3.4. nel caso in questione, invece, la situazione di fatto era diversa, in quanto la notifica non era stata richiesta ed effettuata nel luogo di abitazione del destinatario nel suo Comune di residenza come risultante dal certificato storico-anagrafico depositato , ma al precedente indirizzo di residenza anagrafica, immobile assegnato al coniuge in sede di separazione personale, ed ove la notifica risultava essere stata effettuata mediante consegna a familiare convivente 3.5. si trattava allora di valutare se in tale situazione, a fronte della prova fornita dal ricorrente del diverso luogo di abitazione, fosse o meno applicabile la presunzione di ricezione, che, invece, l’art. 139 c.p.c., comma 2, colloca esclusivamente nel luogo di abitazione del destinatario, dovendosi ragionevolmente ritenere che le persone che per varie ragioni si trovino al suo interno tranne specifiche ipotesi esaminate da questa Corte che qui non rilevano , specie se legate stretti rapporti di parentela come in questo caso , consegnino a loro volta il plico o l’atto al suo destinatario 3.6. ritiene il Collegio che, nel caso in questione, non possa operare tale presunzione, che presuppone che la notifica sia stata richiesta ed effettuata presso l’abitazione del destinatario in tal senso, va citato il precedente di questa Corte cfr. Cass. n. 3403/1996 in termini Cass. n. 7830/2015 , nel quale è stata affermata la nullità della notifica consegnata al padre del destinatario, non nella abitazione di quest’ultimo ma nell’abitazione del padre al riguardo, la Corte ha condivisibilmente affermato che che non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza 3.7. la Corte in tale occasione ha anche valutato la questione della convivenza, rilevando che la qualifica di convivente, che pur si legge nella relazione di notifica, è chiaramente superata dalla prova contraria fornita dal ricorrente che, dimostrando che alla data della relata già risiedeva in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notificazione, ha nel contempo fornito la prova certa che egli non convivesse con coloro che risiedevano all’indirizzo di OMISSIS 3.8. la CTR quindi, in base alla motivazione dianzi illustrata, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell’atto e consegnatario quest’ultimo dichiaratosi, nella specie, familiare convivente non possono presumersi dall’attestazione dell’agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell’intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicché il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un’ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l’assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell’atto cfr. Cass. nn. 4095/2014, 3906/2012 4. ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna l’Agenzia ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.