Forfettari, passaggio immediato senza aspettare il triennio

Chi è in possesso dei requisiti può transitare dal regime ordinario in deroga al vincolo triennale. Lo precisa una nuova risposta delle Entrate.

Coloro che hanno adottato il regime ordinario, se posseggono i requisiti di legge, possono passare al regime forfettario senza dover attendere il decorso del vincolo triennale correlato all’esercizio tacito dell’opzione per il regime contabile semplificato. A specificarlo è l'Agenzia delle Entrate tramite la risposta n. 107 pubblicata ieri. Il caso. L'istante è un dottore commercialista che ha adottato fino al periodo d’imposta 2016 il regime contabile semplificato per gli esercenti arti e professioni. Nel 2017, pur avendo i requisiti per accedere al regime naturale forfettario, ha manifestato, con la presentazione della dichiarazione IVA, l’opzione di rinnovo tacito per il regime contabile semplificato. Tramite interpello, chiede all'Amministrazione finanziaria se gli sia possibile applicare il regime naturale forfettario a partire dal 1 gennaio 2019, senza necessità di rispettare il vincolo triennale correlato all’esercizio tacito dell’opzione per il regime contabile semplificato. Le indicazioni delle Entrate. Positiva la risposta dell'Agenzia al quesito. Al caso di specie - scrive l'Amministrazione finanziaria - si applica quanto disposto dall’art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo il quale - in deroga al vincolo triennale disposto dall’art. 3 del medesimo decreto nel caso di opzione per regimi di determinazione dell’imposta - è possibile la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative cfr Circolare 4 aprile 2016, n. 10/E, paragrafo 3.1.1 . Pertanto il contribuente, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfettario già a partire dal periodo d’imposta 2019. Fonte fiscopiu.it

Agenzia_delle_Entrate_Risposta_11_aprile_2019_n._107