Bonus Sud salvo anche se slittano gli investimenti

Semaforo verde delle Entrate per il contribuente che intende realizzare nel corso del 2019 gli investimenti previsti, inizialmente, per il 2017 e il 2018.

Non perde il cd. bonus investimenti al Sud il contribuente che posticipa gli investimenti programmati agli anni successivi, a condizione che lo comunichi all'Amministrazione finanziaria. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 39/E pubblicata ieri. Il caso. L'istante, per motivi di carattere tecnico, nell’esercizio 2017 non ha realizzato gli investimenti programmati e comunicati con l'apposito modello Mod. CIM17 nel quale sono stati indicati gli investimenti previsionali. Nel 2019 tenderà a realizzare un volume di investimenti corrispondente alla sommatoria di quelli previsti per gli anni 2017 e 2018 con un credito totale corrispondente alla somma di quello relativo alle due predette annualità. Alle Entrate chiede di poter utilizzare in compensazione tutto il credito d’imposta che verrà a maturare nell’esercizio 2018 sebbene eccedente l’importo originariamente previsto e autorizzato, con indicazione delle modalità attraverso le quali superare lo scarto del modello F24. La risposta delle Entrate. Nel caso di specie, secondo le indicazioni dell'Agenzia, il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta rettifica del piano di investimento, indicando che gli investimenti originariamente dichiarati per l’anno 2017 e 2018 sono stati traslati nell’anno 2019 . In particolare, precisano dalle Entrate, Il credito di imposta complessivo per l’anno 2019 sarà quindi pari alla somma di quello inizialmente previsto per gli anni 2017 e 2018 nonché di quello programmato per il 2019. Ovviamente, il contribuente non potrà utilizzare tale credito in compensazione, esponendo nel modello F24, quali anni di riferimento, gli anni 2017 e 2018, ma dovrà indicare l’anno 2019 e attendere, a seguito della presentazione dell’istanza di rettifica, di ricevere la relativa ricevuta da parte dell’Agenzia . Fonte fiscopiu.it

Entrate_Risoluzione_2_aprile_2019_n._39_E