IVA, online due nuovi principi delle Entrate

Riguardano le note di variazione in caso di risoluzione di contratti a prestazioni periodiche e l'esenzione sulle commissioni applicate dalla banca.

Sono on-line sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate due nuovi Principi di diritto in materia di IVA. Si tratta del principio n. 13, riguardante le note di variazione in diminuzione in ipotesi di risoluzione di contratti a prestazioni periodiche, e del principio n. 12, relativo all'esenzione su commissioni applicate da una Banca agli esercenti convenzionati per pagamenti in moneta elettronica effettuati dai clienti/correntisti nonché all'esenzione su commissioni pagate da una Banca agli esercenti convenzionati per l’erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti contestuale all’effettuazione di pagamenti in moneta elettronica. Note di variazione e risoluzione dei contratti a prestazione periodica principio n. 13 . Secondo quanto precisato dalle Entrate, in ipotesi di risoluzione giudiziale o di diritto dei contratti a prestazione periodica e continuativa, la facoltà di emettere nota di variazione, di cui all’art. 26, comma 2 , d.P.R. n. 633/1972 non si estende, ai sensi del successivo comma 9 , alle operazioni già eseguite da entrambe le parti contraenti. Qualora il fornitore – proseguono le Entrate - si avvalga della clausola risolutiva espressa prevista in contratto per supposto” mancato adempimento della controparte, che contesta l’addebito in sede giudiziale, gli effetti della clausola invocata, ai fini della disciplina in esame, risultano subordinati all’esito del giudizio”. Esenzione IVA commissioni bancarie principio n. 12 . Le Entrate hanno chiarito che sono esenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1 , d.P.R. n. 633/1972 le commissioni applicate da una Banca agli esercenti con essa convenzionati, in relazione a pagamenti effettuati dai clienti/correntisti con moneta elettronica – tramite una specifica applicazione informatica. Tali commissioni - si legge nel nuovo Principio di diritto - remunerano un servizio prestato dalla Banca, consistente nel trasferimento di fondi – in forma di moneta elettronica – tra i soggetti interessati dalle operazioni economiche sottostanti. In siffatti casi, la Banca svolge un’attività di garanzia e gestione dei pagamenti a favore degli esercenti convenzionati, assimilabile all’attività c.d. di acquiring, sulla quale l’Agenzia delle Entrate si è già pronunciata con la Risoluzione n. 354/E/2007”. L'esenzione, questa volta riconosciuta ai sensi del n. 9 del citato primo comma dell'art. 10, è prevista anche per le commissioni versate da una Banca agli esercenti convenzionati per l’erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti contestuale ai pagamenti con moneta elettronica effettuati da questi ultimi, tramite la summenzionata applicazione informatica. Queste ultime commissioni, spiegano dalle Entrate, remunerano una forma di interposizione nella circolazione di denaro contante, resa dall’esercente per conto della Banca, che integra una prestazione di mandato, mediazione o intermediazione relativa ad operazioni di cui ai nn. da 1 a 7 , del citato art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972”. Fonte fiscopiu.it

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