La cessione di clienti è cessione di ramo d'azienda

Non si tratta di una semplice cessione di contratti. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate nel caso preso in analisi con la risposta n. 81 pubblicata il 25 marzo 2019.

L'operazione intercorrente tra concessionaria e cedente, con cui contestualmente si risolve il contratto concessorio stipulato tra le parti, che costituisce l’elemento fondamentale dell’attività svolta dal cedente in quanto senza lo stesso il cedente non potrebbe offrire i servizi ai propri clienti , e la concessionaria acquisisce i clienti, è qualificabile come cessione di un ramo d’azienda. Questo, in estrema sintesi, quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 81 pubblicata il 25 marzo 2019. Il caso. A rivolgersi alle Entrate è la società cedente, avente per oggetto l’attività di archiviazione elettronica conservativa, che di fatto esercita tale attività verso la clientela acquisita e potenziale in forza di un contratto di concessione stipulato con la cessionaria che svolge materialmente i servizi. La cedente, per lo svolgimento della sua attività, non ha quindi la necessità di fare investimenti in attrezzature e macchinari e di assumere personale, in quanto, a tutto provvede direttamente la concessionaria. A fronte di tale quadro, l'istante intende cedere alla concessionaria i contratti con i clienti e risolvere il contratto di concessione contestualmente all’operazione che le parti porranno in essere senza corresponsione di alcuna indennità od onere per anticipata interruzione del contratto per nessuna delle due parti. La cedente dichiara, inoltre, che dopo tale cessione proseguirà la propria attività ampliando altresì i servizi offerti alla propria clientela. Le indicazioni delle Entrate. Per l'Amministrazione finanziaria l'operazione cessione dei contratti con i clienti e risoluzione del contratto di concessione è qualificabile ai fini delle imposte dirette e indirette, come una cessione di ramo d’azienda. Per quanto concerne la società cessionaria, le Entrate ritengono che a fronte dell’onere sostenuto per l’acquisto del ramo di azienda - determinato sulla base del corrispettivo congruo pattuito tra le parti e sul presupposto che i crediti verso la clientela o altri beni non siano oggetto di trasferimento al cessionario assieme ai citati contratti - si avrà il riconoscimento del valore fiscale dei beni acquisiti e l’eventuale differenza sarà attribuita ad avviamento, deducibile ai fini dell’IRES ai sensi dell’art. 103 del T.U.I.R. . In relazione alla società cedente, l'Agenzia osserva che la plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 2, del T.U.I.R. Tale plusvalenza può beneficiare della rateizzazione di cui al comma 4 del citato art. 86, nel caso in cui il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni . Sul fronte dell'IVA le Entrate ritengono applicabile l’art. 2, comma 1, lett. b , D.PR. n. 633/1972 secondo cui Non sono considerate cessioni di beni [] le cessioni e i conferimenti in società o altri enti [] che hanno per aziende o rami di azienda . La cessione, inoltre, da registrare in termine fisso, è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, da determinare con le aliquote previste in considerazione della natura dei beni che compongono il compendio aziendale. Infine, tenuto conto che nella fattispecie assume rilevanza esclusivamente la componente mobiliare dei beni dell'azienda, l'Agenzia precisa che, in relazione a detta cessione, trova applicazione l’aliquota proporzionale del 3%, prevista dal combinato disposto degli artt. 2 e 9 del Tariffa, Parte Prima, allegata al T.U.R Fonte fiscopiu.it

Agenzia_delle_Entrate_Risposta_21_marzo_2019_n._81