Agevolazioni prima casa: non si decade in caso di cessione infraquinquennale nell’ambito di accordi di separazione

Non perde le agevolazioni sulla prima casa il contribuente che cede a terzi l’abitazione prima di cinque anni in virtù di un accordo sulla separazione.

Ciò in virtù del principio, recentemente consolidatosi nell’ambio della giurisprudenza di legittimità, per cui in tema di agevolazioni prima casa , il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge ma come visto vale per tutte le cessioni, anche a terzi, effettuate in esecuzione di un accordo di separazione in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la ratio dell'art. 19 l. n. 74/1987, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede cfr. Cass. 8104/2017 . Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza n. 7966 del 21 marzo 2019, ha accolto il ricorso di una contribuente. Accordi di separazione esenzione da ogni tassa. L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa . Dal punto di vista oggettivo, le agevolazioni di cui al citato art. 19 si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. Quanto all’estensione oggettiva dell’esenzione la Cassazione, con la pronuncia 3110 del 17 febbraio 2016 ha confermato l’impostazione estensiva, in un’ottica di favor separationis nel lungo percorso argomentativo della pronuncia i giudici ricordano innanzitutto la sentenza della Cassazione n. 15231 del 2001. Tale pronuncia aveva recepito un remoto indirizzo dottrinale che, nell’ambito degli accordi di separazione, distingueva tra contenuto necessario e contenuto eventuale, dovendo ricomprendersi nel primo il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare in funzione del superiore interesse dei figli e la previsione – eventuale – dell’assegno di mantenimento a carico di uno dei due coniugi. Tra i contenuti eventuali rientrano i patti che trovano solo occasione” nella separazione, rappresentati da accordi patrimoniali autonomi. Facendo leva su tale distinzione, la giurisprudenza successiva, cui l’Amministrazione finanziaria si richiama anche alla luce di alcuni documenti di prassi , riconosceva l’esenzione a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge , cfr., tra le altre, Cass. n. 7493/02 Cass. n. 16171/03 o anche in favore dei figli cfr. Cass. n. 860/14 , mentre l’esenzione non opera quando si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione . Con la recente ordinanza 31603 del 2018 e in adesione al precedente del 2016 i giudici di legittimità hanno ritenuto superato il suddetto indirizzo interpretativo in ragione del mutato contesto normativo di riferimento negoziazione assistita dagli avvocati per separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni, legge sul divorzio breve in virtù del quale deve riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile. Di conseguenza, secondo le conclusioni dei giudici di legittimità deve riconoscersi carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge. Non si può quindi negare - quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere - che detti negozi siano da intendersi quali atti relativi al procedimento di separazione o divorzio, che, come tali, possono usufruire delle relative agevolazioni previste dall'art. 19 della legge n. 74/1987, salvo che l'Amministrazione finanziaria contesti e provi, secondo l'onere probatorio a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi cfr. Cass. 2111/2016 . Caso concreto. La vicenda riguarda una signora che, in virtù degli accordi sulla separazione aveva venduto la casa prima di cinque anni dall’acquisto. L’ufficio del registro aveva notificato il recupero della maggiore imposta. La donna aveva impugnato l’avviso di liquidazione con ricorso accolto in primo grado ma ribaltato in appello. In particolare, secondo la Ctr Umbria la revoca del beneficio non contrasta con l’esenzione di tutte le disposizioni convenute dai coniugi nell’ambito della separazione in quanto nel caso di specie non c’è tassazione occasionata dalla crisi coniugale ma revoca di un precedente beneficio. La tesi non è stata accolta dalla Cassazione che ha accolto il ricorso della contribuente. Secondo i giudici, infatti l’art. 19 della legge 74/1987, la cui finalità è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, esclude che possano derivare ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede. Questo principio è stato esteso espressamente dalla Cassazione al trasferimento immobiliare avvenuto non nell’ambito familiare ma all’esterno. Del resto, l'atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale o anche di divorzio e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa - contrariamente a quanto ritenuto dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 - nello spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 28 novembre 2018 – 21 marzo 2019, n. 7966 Presidente Manzon – Relatore Nonno Rilevato Che 1. con sentenza n. 276/03/15 del 18/05/2015 la CTR dell’Umbria ha accolto l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 251/12/13 della CTP di Perugia, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso di A.M. avverso gli avvisi di liquidazione relativi all’anno 2007, con i quali venivano revocate le agevolazioni relative all’acquisto della prima casa 1.1. come si evince dalla sentenza della CTR e dagli atti delle parti a la revoca delle agevolazioni relative all’acquisto della prima casa conseguivano alla vendita della stessa ad un terzo prima del quinquennio, in ragione degli accordi stipulati in sede di separazione consensuale b la CTP accoglieva il ricorso proposto dalla A. c l’Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla CTR 1.2. la CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che la revoca del beneficio fiscale non contrasta l’intassabilità delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perché la cessione dell’immobile non avviene attraverso l’omologazione della separazione, sia perché non vi è qui tassazione in atto occasionata dalla crisi coniugale, bensì la revoca di un precedente beneficio fiscale 2. avverso la sentenza della CTR A.M. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi 3. l’Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato Che 1. con il primo motivo di ricorso, A.M. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che la CTR avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo che il trasferimento immobiliare è avvenuto in quanto previsto dall’accordo omologato di separazione consensuale tra coniugi 2. il motivo è inammissibile 2.1. secondo il noto orientamento delle Sezioni Unite, richiamato anche da parte ricorrente, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 applicabile ratione temporis introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014 2.2. nel caso di specie, peraltro, la CTR non omette l’esame del fatto indicato dalla ricorrente, ma dimostra di essere pienamente consapevole della circostanza che il trasferimento immobiliare è previsto nell’accordo di separazione consensuale tra i coniugi la CTP accoglieva il ricorso osservando che si trattava di un atto necessario perché facente parte di una delle obbligazioni assunte dai coniugi nell’atto di separazione ed esclude espressamente la rilevanza della stessa la revoca del beneficio fiscale non contrasta l’intassabilità delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perché la cessione dell’immobile non avviene attraverso l’omologazione della separazione, sia perché non vi è qui tassazione in atto occasionata dalla crisi coniugale 3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che il regime di esenzione previsto dalla menzionata norma è esteso, per effetto di Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 154, anche a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi e, quindi, anche al trasferimento di immobili in comunione nei confronti dei terzi 4. il motivo è fondato 4.1. secondo giurisprudenza da ultimo consolidatasi, che ha innovato rispetto ad un precedente e diverso orientamento cfr., ad es., Cass. n. 2263 del 03/02/2014 , l’agevolazione di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità Corte Cost., sentenza n. 154 del 1999 , spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di negoziazione globale attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell’ambito della nuova cornice normativa da ultimo culminata nella disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, artt. 6 e 12, conv. con modif. nella L. n. 162 del 2014 , rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi così Cass. n. 2111 del 03/02/2016 4.1.1. in specifica applicazione del predetto principio, è stato evidenziato che in tema di agevolazioni prima casa , il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la ratio della L. n. 74 del 1987, art. 19, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede così Cass. n. 8104 del 29/03/2017 conf. Cass. n. 13340 del 28/06/2016 sempre in tema di agevolazioni prima casa si veda anche, sotto il diverso profilo della insussistenza dell’intento speculativo, Cass. n. 5156 del 16/03/2016 Cass. n. 22023 del 21/09/2017 4.2. orbene, ritiene il collegio che il principio espresso da Cass. n. 2111 del 2016 con riferimento ad un trasferimento immobiliare avvenuto all’interno del nucleo familiare è di portata assolutamente generale e, dunque, non può non estendersi anche all’ipotesi per cui è causa, nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo 4.2.1. ed, infatti a la L. n. 74 del 1987, art. 19, dispone in via assolutamente generale l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte Cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi b la ratio della menzionata disposizione è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio c recuperare l’imposta in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione, così come definita sub b 4.2.2. del resto, l’atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale o anche di divorzio e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 - nello spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale Cass. n. 16909 del 19/08/2015, in motivazione 4.2.3. il diverso orientamento espresso da Cass. n. 860 del 17/01/2014, per la quale l’agevolazione di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale , spetta solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, e non anche terzi , deve ritenersi espressione dell’orientamento ormai superato e di cui è espressione Cass. n. 2263 del 2014, più sopra citata 4.3. la CTR non si è attenuta al superiore principio di diritto, considerando la cessione a terzi dell’immobile in precedenza acquisito con le agevolazioni previste per la prima casa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte Prima, art. 1, Nota 2 bis, comma 1 IVA ridotta al 4% e imposta sostitutiva al 0,25% , estranea alla riferita negoziazione globale dei rapporti tra coniugi derivanti dalla separazione, con conseguente decadenza della ricorrente dal beneficio 5. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e poiché non residuano ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originaria domanda della ricorrente 5.1. la sostanziale novità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali in materia giustificano l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese relative all’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.