Gli elementi indiziari da valutare nell’accertamento presuntivo

La valutazione della prova presuntiva richiede che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga, non considerandoli singolarmente ma valutandoli complessivamente.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 7109/19, depositata il 13 marzo. Il caso. La CTR Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una contribuente avverso la sentenza della CTP territorialmente competente che aveva accolto il ricorso proposto da quest’ultima avverso l’avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2002 che aveva ripreso a tassazione il maggior reddito da lavoro autonomo alla contribuente in ragione della propria quota di partecipazione. Le Entrate propongono così ricorso per cassazione denunciando violazione di legge in quanto la sentenza impugnata ha trascurato di prendere in esame gli elementi addotti a fondamento dell’accertamento presuntivo in ordine alla sussistenza di maggior reddito rispetto a quello dichiarato. Accertamento presuntivo. Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga, non considerandoli singolarmente ma valutandoli complessivamente. Ora, questo nella fattispecie in esame il giudice di merito ha preso in considerazione solo singolarmente due dei cinque elementi indiziari, limitandosi a negare agli altri rilevanza indiziaria. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 14 dicembre 2018 – 13 marzo 2019, n. 7109 Presidente Locatelli – Relatore Napolitano Rilevato che Con sentenza n. 88/19/2010, depositata il 16 giugno 2010, non notificata, la CTR della Lombardia rigettò l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della dott.ssa B.L. avverso la sentenza della CTP di Varese, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF per l'anno 2002, che, sulla base dell'accertamento con metodo analitico - induttivo dei maggiori ricavi conseguiti dallo Studio professionale associato Dott. B.L. e Rag. S.A., aveva ripreso a tassazione il maggior reddito da lavoro autonomo alla contribuente in ragione della propria quota di partecipazione. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'intimata non ha svolto difese. Considerato che 1. Preliminarmente si rileva che non è possibile la trattazione unitaria del presente giudizio con quello avente ad oggetto l'analoga impugnazione proposta dall'Amministrazione finanziaria verso altra decisione della CTR della Lombardia nella controversia relativa all'impugnazione degli avvisi di accertamento per lo stesso anno d'imposta emanati nei confronti dello studio associato e del rag. S. per lo stesso anno d'imposta, in quanto già definito dalla Corte cfr. Cass. sez. 5, ord. 5 luglio 2011, n. 14771 . 2. Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d , in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata ha trascurato di prendere in esame gli elementi addotti a fondamento dell'accertamento presuntivo in ordine alla sussistenza di maggior reddito rispetto a quello dichiarato o, laddove lo ha fatto, non ne ha fatto una valutazione complessiva onde poterne accertare correttamente la gravità, precisione e concordanza, finendo quindi col violare sostanzialmente la regola sul riparto dell'onere probatorio. 2.1. Il motivo è fondato. Questa Corte cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 24 maggio 2018, n. 13004 Cass. sez. 3, 18 marzo 2014, n. 5787 ha chiarito che La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perchè equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare . 2.2. Orbene, nella fattispecie in esame il giudice di merito ha preso in considerazione singolarmente solo due dei cinque elementi indiziari come ricapitolati dalla ricorrente a pag. 5 in ricorso, vale a dire la commistione tra le attività prestate dai tre diversi soggetti d'imposta studio associato, dott.ssa B., rag. S. , limitandosi a negare al primo qualsivoglia rilevanza indiziaria e, quanto al secondo, escludendone detto rilievo in ragione del fatto che sarebbero stati stipulati per parcelle professionali accordi, peraltro non specificamente individuati, che determinavano compensi forfettari in misura inferiore ai minimi tariffari secondo quanto consentito dalla tariffa professionale. 2.3. In tal modo risulta compromesso sul piano logico lo stesso ragionamento inferenziale, essendo mancato sia l'esame singolo di ciascun elemento indiziario addotto dall'Ufficio, onde verificare se ciascuno di essi potesse effettivamente acquisire in sè rilievo indiziario, sia il momento di valutazione complessiva di detti elementi onde accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ciascuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento cfr., oltre alla già citata Cass. ord. n. 13004/18, Cass. sez. 6-5, ord. 2 marzo 2017, n. 5374 . 3. Del pari è fondato il secondo motivo, con il quale l'Amministrazione ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo del tutto omesso la sentenza impugnata di argomentare in forza di quali ragioni erano state ritenute prive di fondamento le ulteriori contestazioni di cui all'avviso di accertamento impugnato quanto al disconoscimento di costi ritenuti non documentati o non inerenti o indeducibili. 4. Resta assorbito alla stregua delle considerazioni che precedono il terzo motivo, con il quale, in via alternativa, analoga censura è stata proposta dalla ricorrente questa volta per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto il profilo dell'omessa pronuncia. 5. Il ricorso va pertanto accolto in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo, e la sentenza impugnata cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione che, nell'uniformarsi ai succitati principi di diritto, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.