Rimborso spese legali, non sempre si applica la ritenuta

Alla regola generale secondo cui le somme liquidate al difensore per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza vanno assoggettate a ritenuta d’acconto, fa eccezione l'ipotesi in cui il legale produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa. In tal caso le somme non costituiscono per il difensore reddito di lavoro autonomo e pertanto non vanno assoggettate a ritenuta.

Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 15 marzo 2019, in risposta a un interpello presentato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Il caso. L'Ente istante chiede alle Entrate se quanto liquidato dal giudice al legale rappresentante, munito di apposita delega all’incasso, per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza, debba essere assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF, ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 600/1973. In particolare, il quesito posto dalla Riscossione è volto a definire l’applicazione della citata ritenuta, nell’ipotesi in cui il legale non sia distrattario, ma richieda comunque di incassare le somme, liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, in forza di un mandato all’incasso, rilasciato allo stesso, dalla medesima controparte, nella forma della delega all’incasso. La risposta delle Entrate. Per le Entrate, l’Ente istante è esonerato dall’effettuazione della ritenuta prevista dal citato art. 25 nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, ovvero qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa. In tal caso, infatti, è da ritenersi che quanto erogato dall’istante al difensore munito di delega all’incasso vada a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute . Fonte fiscopiu.it

Agenzia_delle_Entrate_Risoluzione_15_marzo_2019_n._35_E