I duplicati informatici di un documento amministrativo informatico sono esenti da imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 45, ha affrontato il quesito proposto da una Regione che, rappresentando di aver avviato un procedimento di dematerializzazione degli atti della giunta regionale, chiede di conoscere se il duplicato informatico di un documento amministrativo informatico, prodotto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, debba essere assoggettato all’imposta di bollo.

Soluzione interpretativa. Richiamando il contesto normativo sul tema, le Entrate chiariscono che il presupposto impositivo dell’imposta di bollo definito dall’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’art. 23- bis , comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005 non è, invece, prevista, come rilevato dalla Regione istante, alcuna dichiarazione di conformità all’originale, e, dunque, il rilascio di detti documenti non realizza il presupposto dell’imposta di bollo previsto dal citato articolo 1 della tariffa . Conclude dunque la risposta che Premesso quanto sopra, pertanto, si ritiene che per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo .

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