Anche la “fattura con scontrino” in formato elettronico

Con la risposta n. 7/2019, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ordinaria”.

Dal 1° gennaio 2019, fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che la cosiddetta fattura con scontrino” possa avere forma analogica. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 7, pubblicata ieri sul proprio sito istituzionale. Il Fisco è stato chiamato a rispondere ad un contribuente, commerciante al minuto, non tenuto a rilasciare fattura se non su richiesta del cliente. L’Agenzia ha citato i dettami della circolare ministeriale 4 aprile 1997, n. 97 dalla quale si evince che è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato in ordine soprattutto alle operazioni poste in essere dai soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 e che l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata. []l’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita, vanno scorporati dal totale giornaliero []In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite . Ciò premesso, la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione le regole ed i relativi chiarimenti precedenti con riferimento generale alla fatturazione. Fonte fiscopiu.it

Entrate_Risposta_16_gennaio_2019_n_7