La prova contraria in caso di accertamento sintetico

L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.

A tal fine, si richiede però qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, dovendosi ancorare a fatti oggettivi, di tipo quantitativo e temporale, la disponibilità dei redditi. Il caso. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 149 del 7 gennaio 2019, ha chiarito i presupposti della prova contraria in caso di accertamento sintetico. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che l'accensione del muto/finanziamento non poteva essere addotto a giustificazione della capacità contributiva e che l'affermazione circa il mantenimento dell'abitazione principale da parte della madre non era stata accompagnata dalla verifica circa la sussistenza di adeguati redditi in capo a quest’ultima. Secondo la Suprema Corte, il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, seppur nei limiti di seguito evidenziati, era fondato. Confini della prova contraria a carico del contribuente. Evidenziano infatti i Giudici di legittimità che la stessa Cassazione, in precedenti pronunce Cass., n. 8995/2014 , aveva chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, specificando che a norma del d.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 6, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta , laddove però la citata disposizione prevede anche che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione . In sostanza, rileva la Corte, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi esenti, ovvero soggetti a ritenute alla fonte , e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia, espressamente, una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere . In tal senso va dunque letto lo specifico riferimento alla prova risultante da idonea documentazione della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata” del relativo possesso, previsione che, secondo la Cassazione, ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale la disponibilità di detti redditi, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva, accertata con metodo sintetico in capo al contribuente, proprio a tali ulteriori redditi, escludendo che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché, in tal caso, essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati Cass., n. 7389/2018 Cass., n. 1510/2017 . Nel caso di specie, pertanto, era corretta l'affermazione della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui la documentazione prodotta dal contribuente ricorso al credito al consumo e bancario fosse sufficiente per dimostrare la provenienza non reddituale delle somme impiegate per l'acquisto del motociclo , giacché, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva Sez. V, n. 4797/2017 . In altri termini, era a tal fine sufficiente la prova della sussistenza del mutuo, senza la necessità di dover dimostrare anche le motivazioni dell'erogazione e le garanzie che la supportavano. Al contrario, però, concludono i Giudici, non poteva reputarsi sufficiente la prova in ordine alle spese per il mantenimento dell'appartamento. Infatti, tale prova appariva generica, posto che la CTR si limitava, a tal proposito, a motivare che può fondatamente presumersi che le spese occorrenti per il mantenimento dell'appartamento di 110 mq., di cui era proprietario al 50% unitamente alla madre con lui convivente, fossero da questa sostenute anche per la quota a lui spettante , senza però alcuna ulteriore specificazione, neppure con riguardo alla continuità del possesso dei redditi nel tempo. Entro tali limiti, pertanto, il ricorso dell’Agenzia meritava accoglimento. Conclusioni e osservazioni. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria, ammessa per il contribuente, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, ma non anche il nesso eziologico tra spese effettuate e disponibilità finanziarie, ovvero che proprio le disponibilità finanziarie siano state utilizzate per sostenere le spese poste a fondamento dell'accertamento. In tali casi, non è dunque necessaria anche la dimostrazione dell'esborso finanziario, essendo sufficiente la prova della mera esistenza della capacità di reddito e della durata della disponibilità di adeguate risorse finanziarie. Il contribuente, in conclusione, deve dimostrare solo di possedere liquidità, ma non anche il collegamento tra le spese di gestione e per incrementi patrimoniali con le utilizzazioni di tali liquidità. Non bisogna dimenticare, però, che, come in effetti ribadito anche nella sentenza in commento, la normativa chiede al contribuente qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi. Pur non prevedendo infatti, esplicitamente, la prova che detti redditi sono stati utilizzati per coprire proprio le spese contestate, il contribuente deve comunque fornire prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere . La disciplina dettata dall'articolo 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973 non può comunque esaurire, sic et simpliciter , tutte le ipotesi difensive che legittimamente possono offrirsi al contribuente, dovendo il giudice decidere, facendo applicazione dei principi generali degli articoli 115 e 116 c.p.c., anche in relazione alla regola dell'onere della prova cui all'art. 2697 c.c L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce poi al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, oltre che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, anche che, più in generale, il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore sez. V, n. 20588/2005 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 6 dicembre 2018 – 7 gennaio 2019, n. 149 Presidente Iacobellis – Relatore Mocci Rilevato che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello di B.C. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Forlì. Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all'anno 2008. Considerato che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che l'accensione del muto/finanziamento non potesse essere addotto a giustificazione della capacità contributiva e che l'affermazione circa il mantenimento dell'abitazione principale da parte della madre non fosse stata accompagnata dalla verifica circa la sussistenza di adeguati redditi in capo a costei che il B. ha resistito con controricorso che il motivo è fondato, per quanto di ragione che questa Corte Sez. 5, n. 8995 del 18/4/2014 ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, specificando che a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione che, in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte , e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere . In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova risultante da idonea documentazione della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebberò pertanto ascriversi a redditi non dichiarati Sez. 6-5, n. 7389 del 23/03/2018 Sez. 5, n. 1510 del 20/01/2017 che, nella specie, appare corretta l'affermazione della CTR che la documentazione prodotta dal contribuente ricorso al credito al consumo e bancario sia sufficiente per dimostrare la provenienza non reddituale delle somme impiegate per l'acquisto del motociclo , giacchè, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva Sez. 5, n. 4797 del 24/02/2017 che, in altri termini, è sufficiente la prova della sussistenza del mutuo, senza la necessità di dover dimostrare anche le motivazioni dell'erogazione e le garanzie che la supportano che, al contrario, non può reputarsi sufficiente la prova in ordine alle spese per il mantenimento dell'appartamento che, infatti tale prova fornita dal contribuente appare generica, posto che la CTR si limita a motivare che può fondatamente presumersi che le spese occorrenti per il mantenimento dell'appartamento di 110 mq., di cui era proprietario al 50% unitamente alla madre con lui convivente, fossero da questa sostenute anche per la quota a lui spettante , senza alcuna specificazione, neppure con riguardo alla continuità del possesso dei redditi nel tempo che il ricorso merita dunque accoglimento nei limiti di quanto detto che, pertanto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2019