Accertamento fondato su movimentazioni bancarie anche per il contribuente avente reddito da lavoro dipendente

L’accertamento fondato sui movimenti bancari di un lavoratore dipendente deve considerarsi legittimo, in quanto si tratta di una presunzione di carattere generale che si applica anche ai soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi.

Lo ha affermato la Suprema Corte con ordinanza n. 104/19 depositata il 4 gennaio. Il caso. In aderenza alla decisione di primo grado, la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello della contribuente relativo all’avviso di accertamento con il quale le era stato contestato di aver conseguito redditi diversi non dichiarati risultanti dalle movimentazioni bancarie. Secondo la Commissione, infatti, la contestazione dell’esistenza di redditi diversi in forza di accertate movimentazioni bancarie deve ritenersi possibile anche nei confronti della contribuente in questione, avente redditi da lavoro dipendente e non da lavoro autonomo o redditi d’impresa. La contribuente ricorre per cassazione. Indagini bancarie anche sui contribuenti aventi reddito da lavoro dipendente. Posto che il contribuente ha l’onere di superare la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 51 d.P.R. n. 633/1972 dimostrando analiticamente l’estraneità di ciascuna operazione bancaria a fatti imponibili, la Corte di legittimità afferma che, nel caso di specie, non ha alcuna rilevanza la sua qualifica soggettiva di lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore. Tale assunto discende dal fatto che la presunzione legale relativa alla prima parte dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 trova applicazione anche per i soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi. Pertanto, la Cassazione rigetta il ricorso della contribuente e la condanna al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 22 novembre 2018– 4 gennaio 2019, n. 104 Presidente Iacobellis – Relatore Delli Priscoli Fatti di causa Rilevato che la contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2006 con il quale le veniva contestato di aver conseguito redditi diversi non dichiarati risultanti dalle movimentazioni bancarie del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della contribuente ritenendo che la possibilità di contestare l’esistenza di redditi diversi in forza delle accertate movimentazioni bancarie fosse di portata generale e quindi ammissibile anche per il contribuente in questione, avente redditi da lavoro dipendente e non da lavoro autonomo o redditi d’impresa che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello aderendo alla ricostruzione della CTP e ritenendo che in tali casi spetta al contribuente l’onere di provare la provenienza del reddito e quali siano gli elementi che lo caratterizzano, ossia se già tassato o non soggetto a tassazione che la contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso fosse rigettato in prossimità dell’udienza la contribuente depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 6, 8 e 67 ss. del TUIR e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 38 e 42, in quanto sarebbe illegittimo il principio secondo il quale l’Ufficio non è tenuto ad indicare e motivare la scelta di inserire l’operazione finanziaria contestata mediante indagini finanziarie all’interno di una delle categorie reddituali previste e disciplinate dal T.U.I.R., specie ove la parte non sia titolare di reddito di lavoro autonomo né di reddito di impresa in particolare il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non sarebbe secondo Cass. n. 23852 del 2009 - norma che di per sé legittima l’accertamento a carico di qualunque soggetto che abbia intestato un conto corrente, ma è norma che, nell’ambito di un accertamento che abbia giustificazione in diverse norme dello stesso D.P.R., artt. 38 e 39 , consente di accertare il reddito o i ricavi del contribuente, con agevolazione probatoria inversione dell’onere della prova in favore del Fisco ritenuto che, secondo questa Corte, il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili Cass. 3 maggio 2018, n. 10480 , dimostrazione che nel caso di specie non risulta avvenuta, senza che assuma alcuna rilevanza la sua qualifica soggettiva di lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore, dato che la presunzione legale relativa alla prima parte del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 consistente nel fatto che i dati e gli elementi acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base degli accertamenti e rettifiche, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38-41 e D.P.R. 633 del 1972, artt. 54 e 55 per l’IVA, se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine , trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi in virtù della portata generale del disposto normativo Cass. 2 luglio 2014, n. 15050 ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.