Trasformazione da associazione professionale in s.a.s.: regime fiscale applicabile

Con la risposta n. 107 pubblicata il 12 dicembre, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento all’interpello posto da un’associazione tra dottori commercialisti che intendeva proseguire lo svolgimento dell’attività sotto la veste di società in accomandita semplice.

Trasformazione da associazione professionale in società tra professionisti s.a.s. il regime fiscale da applicare è quello ex art. 171, comma 2, del T.U.I.R per le operazioni che comportano l’ingresso o la fuoriuscita di beni dal regime di impresa. Il conferimento dello studio associato in una neo-costituita società tra professionisti s.a.s. costituisce inoltre un’operazione fiscalmente rilevante, e il corrispettivo è determinato in base al valore normale dei singoli beni conferiti al momento della costituzione della società. Sono questi alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 107 pubblicata il 12 dicembre, con la quale il Fisco ha risposto all’interpello posto da un’associazione tra dottori commercialisti e revisori legali dei conti, che intendeva proseguire lo svolgimento dell’attività sotto la veste di società in accomandita semplice. In merito al quesito avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in s.a.s., l’Agenzia evidenzia che l’art. 170 del T.U.I.R. non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. In altri termini, il Legislatore ha voluto chiarire che quando la trasformazione si traduce in un mero mutamento della forma giuridica della società, l’operazione è fiscalmente neutrale dal punto di vista delle imposte dirette, poiché la stessa non comporta alcun effetto traslativo dei beni sociali che restano nella sfera patrimoniale dello stesso soggetto . Il successivo art. 171 del T.U.I.R. disciplina invece le trasformazioni eterogenee, che riguardano il passaggio da società lucrative ad enti non commerciali e da enti non commerciali a soggetti IRES. Nel caso di specie, l’istante - che come dallo stesso precisato risulta equiparabile sul piano civilistico a una società di fatto [] – non svolge attività commerciale. Ne consegue che la trasformazione prospettata, sul piano fiscale, è assimilata ad un conferimento di beni di cui all’art. 171, comma 2, del T.U.I.R. . Infine, l’Agenzia ritiene che il conferimento dello Studio associato in una neo-costituenda società tra professionisti Sas costituisce un’operazione fiscalmente rilevante, cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9 e 54 del T.U.I.R. Fonte fiscopiu.it

Entrate_Risposta_12_dicembre_2018_n_107