Derivazione rafforzata e deducibilità contributi INPS, nuovi chiarimenti

Con la risposta n. 102 pubblicata lo scorso 6 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in merito alla deducibilità dei maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL accertati a seguito di ispezione e relativi ad anni pregressi.

Il quesito. L’istante chiede chiarimenti in ordine alla deducibilità dei componenti negativi, rappresentati da maggiori contributi previdenziali e premi assicurativi, accertati dall’INPS e dall’INAIL con provvedimenti notificatigli nel 2017 e relativi ai periodi di imposta compresi tra ottobre del 2012 e agosto del 2017. L’ispezione congiunta subita dalla società istante ha fatto emergere i maggiori contributi previdenziali INPS e i maggiori premi assicurativi INAIL che la stessa società non aveva correttamente calcolato e contabilizzato durante l’arco temporale 1 ottobre 2012 - 31 agosto 2017. I provvedimenti contenenti le maggiori somme accertate unitamente a interessi e sanzioni sono stati notificati all’istante nel 2017 l’istante riferisce che detti provvedimenti possono essere messi in riscossione senza ulteriori verifiche e che sugli stessi vi sono ricorsi pendenti. La soluzione dell’istante. L'istante intende portare in deduzione, nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2017, il 50% del debito per maggiori contributi INPS e maggiori assicurazioni INAIL emergente dal verbale de quo escludendo dunque la parte relativa alle sanzioni e agli interessi . Nello specifico, sebbene ritenga che sia consentito portare in deduzione nell'esercizio 2017 il totale delle somme accertate, trovandosi in presenza di un contenzioso ancora in corso, reputa corretto, ai fini del rispetto dei principi di prudenza e certezza, portare in deduzione solo il 50% di dette somme. La Risposta delle Entrate. In via generale, per l’Agenzia delle Entrate, l’impostazione descritta dall’istante avrebbe dovuto comportare la rilevazione di un ulteriore onere in bilancio a titolo di accantonamento pari alla restante quota . Al riguardo, tuttavia, la mancata rilevazione di tale componente negativo non determina alcun effetto sulla determinazione della base imponibile, poiché in ogni caso si sarebbe trattato di un accantonamento indeducibile ai sensi dell’art. 107, comma 4 del T.U.I.R. . Fatta questa premessa, le Entrate aggiungono che in virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, informa il bilancio ITA GAAP, si ritiene che la qualificazione e l’imputazione temporale adottate in relazione al componente di reddito in esame possano trovare riconoscimento fiscale . Fonte fiscopiu.it

Agenzia_delle_Entrate_Risposta_5_dicembre_2018_n._102