Giudice civile per la rivalsa a seguito di accertamento

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 84, afferma che la rivalsa operata a seguito di accertamento ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti.

Giurisdizione civile. La rivalsa operata a seguito di accertamento ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti. Perciò, in caso di mancato pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente del bene o del servizio l’unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell’IVA pagata all’Erario, ma non incassata, è quella di adire l’ordinaria giurisdizione civilistica . È quanto ha specificato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 84, con la quale il Fisco ha risposto al quesito posto da una società, esercente attività di commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento e accessori, che chiedeva chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 60, comma settimo, del D.P.R. n. 633/1972 concernente l’esercizio del diritto di rivalsa dell’IVA relativa ad avvisi di accertamento o rettifica emessi nei confronti di fornitori di beni e servizi nella particolare ipotesi di intervenuta estinzione del soggetto passivo acquirente . La rivalsa a seguito di accertamento. L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta pubblicata ieri, ha specificato che la rivalsa a seguito di accertamento si differenzia da quella ordinariamente prevista poiché ha carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca successiva all’effettuazione dell’operazione e presuppone l’avvenuto versamento definitivo della maggiore IVA accertata da parte del fornitore. Si tratta di circostanze che rendono speciale tale diritto di rivalsa. Fonte fiscopiù.it

Agenzia_delle_Entrate_Risposta_n._84_2018