Rottamazione atti accertamento, in chiaro le regole

È stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce modalità e termini per aderire alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 298724/2018 dello scorso 9 novembre, ha definito le modalità e i termini di versamento della definizione agevolata degli atti di accertamento prevista dall'art. 2 del Decreto Fiscale. Come noto, la nuova rottamazione consente di definire, versando solo i tributi al netto di sanzioni e interessi - gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 15 d. lgs. n. 218/1997 - gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati - notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati - e gli inviti al contraddittorio - notificati fino al 24 ottobre 2018, che contengono maggiori imposte e per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento - gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, per i quali, alla stessa data non è ancora decorso il termine per il versamento e il perfezionamento dell’adesione. I termini di versamento, stabiliti dal Decreto Fiscale e ribaditi dal nuovo Provvedimento, sono - per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso - per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 - gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018. Anche nel caso in cui l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte e contributi, il contribuente deve comunque aderire alla definizione sul punto, la nuova prassi chiarisce che si può manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera da presentare direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC all’ufficio competente, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento. Sul fronte del pagamento rateale, si ricorda che il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23. Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio competente la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Si ricorda, infine, che per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente, che generalmente è il giorno di ricevimento dell’atto. La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova in favore degli altri. In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata, gli uffici proseguono con le attività relative a ciascun procedimento. Fonte fiscopiu.it

AgenziadelleEntrate_Provvedimento9novembre2018_n_298724