Definizione liti fiscali solo per atti impositivi: escluse le cartelle di pagamento per omesso versamento di imposte

Con ordinanza n. 28064 del 2 novembre la Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha stabilito che l'art. 16 l. n. 289/2002, consentendo la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, con cui l'Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poiché tale atto non ha natura impositiva, ma meramente liquidatoria e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'Amministrazione

Definizione controversi fiscali limite degli atti impositivi”. La sentenza è utile anche per definire i contorni della nuova definizione delle controversie fiscali pendenti di cui all’art. 6 d.l. 119/2018 in corso di conversione al Senato. Secondo tale norma infatti Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite”. La nozione di atto impositivo non ha natura formale ma si qualifica per il contenuto sostanziale del provvedimento interessato. Questo significa che non rileva il nomen ma bisogna verificare in concreto la portata della pretesa se si sostanzia in una rettifica dei dati comunicati dal contribuente allora potrà qualificarsi come atto impositivo, altrimenti si avrà un atto avente funzione liquidatoria. Ad esempio, una cartella di pagamento emessa in base all'articolo 36- bis d.P.R. 600/73, per recuperare imposte dichiarate e non versate ovvero per correggere errori commessi dal contribuente ad esempio, erronea indicazione degli acconti versati non ha natura impositiva e dunque non potrà essere definita con le nuove regole. Caso diverso invece quando si proceda attraverso la riduzione o l’esclusione di deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti, mediante la procedura di cui agli artt. 36- bis e 36- ter d.P.R. n. 600/1973, ovvero alle correzioni effettuate ai sensi dell’articolo 54- bis d.P.R. n. 633/1972. In tali circostanze il ruolo si differenzia dall’atto di mera riscossione dell’imposta, già dichiarata, liquidata e non versata dal contribuente e, dal momento che scaturisce dalla rettifica della dichiarazione, esso assolve anche una funzione di provvedimento impositivo. Non vi sono dubbi inoltre sul fatto che le cartelle emesse per i controlli formali, ex art. 36- ter d.P.R. n. 600/1973, hanno un contenuto sostanzialmente accertativo e quindi sono ricomprese nella attuale sanatoria delle liti. Caso concreto. La vicenda riguarda un provvedimento di diniego di definizione della lite fiscale pendente emesso in relazione ad un contenzioso avente ad oggetto cartelle di pagamento di contenuto prettamente liquidatorio”. In particolare si trattava della definizione delle liti fiscali minori” di cui all’art 39 d.l. n. 98/11. L’Agenzia delle entrate impugnava una sentenza della Ctr Basilicata con cui veniva annullato il provvedimento impugnato. Con il ricorso in Cassazione l’Agenzia denunciava violazione dell’art. 16, comma 3, lett. a richiamato dal predetto articolo 39 in ordine all’interpretazione del concetto di atto impositivo. La Cassazione ha accolto il ricorso, confermando definitivamente la legittimità del diniego. Errata è stata infatti la valutazione della Ctr Basilicata secondo cui sarebbero definibili, in quanto atti impositivi, le cartelle derivanti da controllo automatizzato, ex art. 36- bis d.P.R. n. 600/73. Nel caso di specie era pacifico che la cartella scaturiva da un controllo automatizzato per debiti di imposta dichiarati ma non versati dalla contribuente la natura liquidatoria e non impositiva dell’atto, pertanto, giustifica il diniego di definizione della lite pendente da parte dell'ufficio. Sul punto si registra, in senso conforme, un orientamento granitico della Cassazione Cass. n. 1571/2015, 14333/18, Cass. ordinanze n. 14344/2017 e n. 1410/2017 ripreso dall’Agenzia delle entrate cfr. circ. n. 48/E del 2011 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 11 ottobre – 2 novembre 2018, n. 28064 Presidente Manzon – Relatore Besso Solaini Ragioni della decisione Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Basilicata, relativa al provvedimento di diniego di definizione della lite fiscale pendente. L'ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 16 comma 3 lett. a della legge n. 289 del 2002 come richiamato nell'art. 39 D.L. n. 98/11, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avrebbero ritenuto la natura impositiva della cartella di pagamento recante due ruoli esecutivi per gli anni d'imposta 2000 e 2001 derivante da controllo automatizzato, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte In tema di condono fiscale, l'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, consentendo la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con cui l'Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poiché tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'Amministrazione Cass. n. 1571 del 28/01/2015, 14333/18, Cass. ordinanze n. 14344 del 08/ 06/2017 e n. 1410 del 19/01/2017 Cass., Sez.5, Sentenze n. 7536 del 15/04/ 2016, n. 7279 del 13/04/2016, n. 9194 del 21/04/ 2011 conf. Cass., Sez. 5, nn. 548, 9545, 5977, 8137 e 2620 del 2016 nonché n. 9545 del 2011 Nel caso di specie, al di là delle contestazioni sulla pretesa tributaria, spiegate dalla contribuente nel giudizio avverso la cartella, è pacifico che la cartella scaturisse da un controllo automatizzato, ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73, per un debito proprio della contribuente che aveva omesso il versamento di imposte dalla stessa dichiarate e non pagate per gli anni in contestazione la natura liquidatoria e non impositiva del giudizio, pertanto, giustifica il diniego di definizione della lite pendente da parte dell'ufficio. Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c. rigettato l'originario ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito dell'alterno esito rispetto al giudizio d'appello, ponendosi a carico della parte intimata le spese del giudizio di legittimità. PQM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.