L’Agenzia delle Entrate illustra il costo riconosciuto delle attività fallimentari in capo all’assuntore del concordato

Con la risposta n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il costo fiscale del complesso delle attività del debitore coincide con l’esborso finanziario sostenuto dall’assuntore in virtù degli obblighi concordatari.

La risposta. L’esborso finanziario realmente sostenuto coincide con il costo fiscale del complesso delle attività del debitore, del quale diventa titolare l’assuntore in virtù degli obblighi di concordato. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 55 pubblicata il 30 ottobre sul proprio sito istituzionale. Nel caso sottoposto con un’istanza all’Agenzia delle Entrate, vi era una società accollatasi le obbligazioni concordatarie di una società in stato di crisi, utilizzando, per il totale pagamento dei debiti, risorse proprie e di cassa. A fronte di ciò, il Tribunale aveva disposto la cessione di tutti gli asset fallimentari della società in crisi. L’Agenzia ha ricordato che con la risoluzione 28 maggio 2007, n. 118/E era stata affermata la natura traslativa del concordato fallimentare con l’intervento di un assuntore. Quest’ultimo si accolla le passività e diventa proprietario di tutte le attività e passività della società fallita come risultanti dalla sentenza di omologazione del concordato . Inoltre, secondo quanto ricordato dalla circolare 21 giugno 2012, n. 27/E, nel caso del concordato con terzo assuntore, l’atto giudiziario di omologa produce effetti immediatamente traslativi. Pertanto, il decreto di omologa del concordato con intervento del terzo assuntore, in qualità di atto traslativo della proprietà dei beni a favore del terzo assuntore, deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale, in base a quanto stabilito dall’art. 8, lettera a , della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R. . Fonte fiscopiu.it

AgenziadelleEntrate_Risposta_55del30ottobre2018