Gruppo IVA, porte aperte alle società neocostituite

Per l’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avviare un’impresa, ricavabile dai comportamenti, è sufficiente ad attribuire all'imprenditore la qualifica di soggetto passivo.

Al Gruppo IVA possono aderire anche le società neocostituite. La conferma arriva dal principio di diritto n. 7 pubblicato lo scorso 19 ottobre dall’Agenzia delle Entrate. Nel nuovo documento l’Amministrazione Finanziaria ammette nel perimetro soggettivo del Gruppo IVA, ai sensi dell’art. 70- bis , comma 1, d.P.R. n. 633/1972, le società neocostituite che abbiano posto in essere atti idonei a manifestare l'intenzione d'esercizio di un’attività economica possono optare per l’adesione ad un gruppo IVA, giacché , è spiegato, anche l'intenzione di avviare un'impresa, resa oggettivamente evidente dall’effettuazione di spese di investimento o di attività programmatorie, è idonea ad attribuire all'imprenditore la qualifica di soggetto passivo . La nuova prassi, inoltre, fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA nel suo primo anno di operatività artt. 19, comma 5 e 19- bis d.P.R. n. 633/1972 . In particolare, è chiarito che, in tali ipotesi, la detrazione del gruppo è determinata in base ad un pro-rata determinato presuntivamente, salvo il conguaglio alla fine dell'anno. Il calcolo del pro-rata provvisorio del gruppo IVA , è spiegato, va effettuato impiegando criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d'imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei suoi membri . Fonte fiscopiu.it

Agenzia_Entrate_Principio_di_diritto_19_ottobre_2018_n._7