Busta con più atti, prova al mittente

Se l’agente della riscossione notifica più atti contenuti in una sola busta e il contribuente ne contesta il contenuto, deve fornire la prova che la busta conteneva due o più comunicazioni.

Il mittente dell’invio deve dimostrare che l’involucro conteneva più atti, in quanto secondo l’ id quod plerumque accidit , ad ogni atto corrisponde una singola spedizione Cass. n. 15261/2018 . L’art. 1335 c.c., recante la presunzione di conoscenza, stabilisce che la proposta, l’accettazione, la loro revoca sono conosciute nel momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, se quest’ultimo non prova di essere stato impossibilitato ad averne notizia. In sostanza la norma afferma che la conoscenza delle dichiarazioni è presunta fin dal momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, in base alla esperienza ordinaria della vita, per cui di regola si prende notizia di una raccomandata all’atto del ricevimento. Di regola coincide, ma non sempre, il momento della ricezione della dichiarazione con quello della sua conoscenza, perché può succedere che la comunicazione contenente la dichiarazione giunga al destinatario quando egli non è presente nel luogo al quale è stata avviata ma per il codice civile tale ritardo è rilevante e riesce a spostare il momento della perfezione o dell'inizio dell'efficacia dell'atto, solo quando il destinatario provi le cause incolpevoli della sua ignoranza. Nel caso di specie la contribuente ha impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria eccependo, tra l’altro, un vizio di notifica delle relative cartelle di pagamento. La CTR, a cui la Corte aveva rinviato la causa, confermava la validità della notifica sulla base di una motivazione apodittica, illogica ed insufficiente. I giudici di legittimità avevano rilevato che se la raccomandata contiene più atti e il destinatario ne riconosca uno solo, affinché operi la presunzione di conoscenza è necessario che il mittente fornisca la prova. Su tali premesse la stessa contribuente ha impugnato la nuova” sentenza della CTR proponendo ricorso per Cassazione. Numeri delle cartelle sulla busta. La Corte ha ritenuto che ai numeri delle cartelle indicati sulla busta non può essere riconosciuta fede privilegiata, come già rilevato in sede di rinvio, atteso che la compilazione non è riconducibile all’agente postale ma ai soggetti interessati. Pertanto i Giudici hanno ribadito che nel caso in cui l’involucro della raccomandata contenga più comunicazioni, e il destinatario ne riconosca una sola, affinché operi la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., è necessario che l’autore dell’invio fornisca la prova che l’involucro le conteneva, in quanto secondo l’ id quod plerumque accidit , ad ogni atto corrisponde una singola spedizione. L’ agente della riscossione, per fornire la prova richiesta, doveva dimostrare la sussistenza di elementi oggettivi che rendessero nota la presenza di più atti nella medesima busta. La CTR, quindi, avrebbe dovuto esaminare gli elementi oggettivi in modo da fondare il fatto noto da cui presumere quello ignoto, invece di individuare in modo probabilistico gli ulteriori elementi, attribuendo valore oggettivo all’unico riscontro numeri delle cartelle sulla busta , già ritenuto insufficiente di fede privilegiata. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che qualora la cartella di pagamento venga notificata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ove l’involucro contenga più cartelle il destinatario ne riconosca solo una, è lo stesso mittente che deve fornire la prova. In tal senso, l’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 d.P.R. n. 655/1982, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l’agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova Cass ordinanza n. 25598/2017 . Se l’ente locale Comune notifichi più avvisi di accertamento con una unica busta raccomandata è suo onere dimostrare che tutti gli atti fossero contenuti nel plico spedito a mezzo posta Cass. n. 20027/2011 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 9 maggio – 12 giugno 2018, n. 15261 Presidente Iacobellis – Relatore Mocci Rilevato che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata che G.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Modena. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di iscrizione ipotecaria, per l'anno 2001 Considerato che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la ricorrente assume la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la CTR avrebbe motivato l'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'Agente in modo apodittico, illogico ed insufficiente che l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso che il motivo è fondato che questa Corte, nella sentenza n. 20787 del 2 ottobre 2014, ha testualmente affermato La Corte ha aggiunto Cass. 30 settembre 2011, n. 20027 Cass. 19 agosto 2003, n. 12135 , che ove l'involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. Queste stesse pronunce, tuttavia, valorizzano, a tal fine, gli elementi utili a sostanziare presunzioni semplici, come ad esempio, la connessione tra gli atti. Nel caso in esame, indubitabilmente, all'indicazione dei numeri delle cartelle sull'avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto essa non è riconducibile all'agente postale, posto che il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 6 approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni prescrive che gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 del codice postale sono predisposti dagli interessati. Va, peraltro, evidenziato, che la circostanza che l'avviso di ricevimento è avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce D.P.R. n. 655 del 1982, art. 7 e che l'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario art. 8, comma 1 del suddetto D.P.R. , provvedendo a rispedire subito all'interessato la ricevuta così completata art. 8, comma 2 , comporta che le indicazioni dell'avviso, ritualmente prodotto agli atti, debbano essere valutate sul piano presuntivo, ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova. Altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, cui va rinviato il giudizio, previa cassazione della sentenza impugnata, dovrà, per conseguenza, valutare le suddette indicazioni, al fine di verificare se l'agente per la riscossione abbia soddisfatto anche in via presuntiva l'onere probatorio su di lui incombente e se, per conseguenza, spetti al contribuente provare di essersi trovato nell'impossibilità di prendere cognizione degli atti che, in definitiva, la CTR avrebbe dovuto esaminare quali elementi oggettivi avrebbero potuto, in tesi, corroborare le risultanze dell'avviso di ricevimento - in sé equivoche, giacché alla trascrizione dei numeri identificativi di più cartelle si contrapponeva la mancata indicazione dell'invio multiplo - in modo da fondare il fatto noto su cui costruire la presunzione Sez. 3, n. 3703 del 09/03/2012 che, per converso, la CTR ha individuato in modo assiomatico e probabilistico gli ulteriori elementi, finendo in tal modo per restituire un valore oggettivo all'unico riscontro la pluralità delle indicazioni sull'avviso di ricevimento che la parte rescissoria della sentenza di legittimità aveva già dichiarato incapace di costituire ex se il fatto noto che il ricorso va dunque accolto che, pertanto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.