I conti correnti bancari del contribuente sconfessano il redditometro

Respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate con l’ordinanza n. 12026/2018 della Cassazione per il contribuente è sufficiente fornire i dati dei movimenti del suo conto corrente bancario.

Il contribuente può vincere il redditometro e può farlo con i conti correnti bancari, poiché i suoi movimenti possono fornire le indicazioni necessarie a chiarire i redditi, i versamenti e i prelievi. È quanto afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza depositata il 16 maggio 2018, n. 12026. Con essa, i Giudici della Corte romana hanno respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che chiedeva l’annullamento della sentenza della Commissione Tributaria Regionale favorevole al cittadino. Redditometro. Laddove, infatti, sia chiesto al contribuente di fornire la prova che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, si chiede qualcosa di più della mera disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica , e per soddisfare tale necessità è sufficiente che il contribuente esibisca gli estratti dei conti correnti bancari . Gli Ermellini hanno infatti ribadito che la mera produzione di documentazione bancaria, in considerazione della natura di estratto di scrittura contabile, fornisce tutte le indicazioni sull’entità dei redditi, sulle date dei movimenti, sull’eventuale addebito di assegni circolari usati per taluni acquisti, rientrando a pieno titolo nella documentazione idonea richiesta dall’art. 38 del DPR n. 600/1973, la cui esibizione è in grado di scalfire le risultanze cui è pervenuto l’Ufficio . Fonte fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 15 marzo 16 maggio 2018, n. 12026 Presidente Iacobellis Relatore Conti Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della C.T.R. Lombardia, indicata in epigrafe, che, rigettando l'appello proposto dall'ufficio, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento relativo ad Irpef, emesso a carico di B.P. per l'anno di imposta 2008, non sussistendo lo scostamento superiore al 25% del maggior reddito accertato. La parte resiste con controricorso. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell'art. 2697 c.c., per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante in capo alla contribuente. L'Agenzia ritiene, in particolare, che la documentazione bancaria offerta dalla contribuente non sia sufficiente a superare la presunzione di maggior reddito, non risultando dimostrata la durata del possesso di ulteriori redditi e l'utilizzo delle somme percepite per gli incrementi patrimoniali oggetto di contestazione. Il motivo è infondato. Ed invero, questa Corte ha chiarito i confini della prova contraria Cass. numero /2014 Cass. n. 25104/2014 disponendo che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, applicabile ratione temporis, onera il contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, la cui entità e la cui durata nel possesso devono risultare da idonea documentazione. Dunque, si chiede qualcosa in più della mera disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere cfr. Cass. 12207/2017 1332/16 22944/15 14885/2015 6396/2015 25104/2014 . Detto onere probatorio non deve ritenersi particolarmente oneroso per il contribuente, in quanto, non solo la prova non è tipizzata e può essere offerta con qualsiasi elemento idoneo a fornire adeguata certezza circa la natura non reddituale dell'elemento preso in considerazione Cass., 7258/2017 , ma, in particolare, ben può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente Cass., 12214/2017 idonei a dimostrare l'entità e la durata del possesso dei redditi in esame. La mera produzione di documentazione bancaria, in considerazione della natura di estratto di scrittura contabile, fornisce tutte le indicazioni sull'entità dei redditi, sulle date dei movimenti, sull'eventuale addebito di assegni circolari usati per taluni acquisti, rientrando a pieno titolo nella documentazione idonea richiesta dall'art. 38 cit. - antecedente alle modifiche apportate con la L. n. 122 del 2010 -, la cui esibizione è in grado di scalfire le risultanze a cui è pervenuto l'Ufficio Cass. 7258/2017 . La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi, avendo i giudici di appello ritenuto che la documentazione bancaria offerta dalla contribuente, relativa all'annualità 2008, fosse idonea a giustificare la sua capacità contributiva in merito al duplice profilo della entità e della durata del possesso di ulteriori redditi, contestata con avviso di accertamento del medesimo anno. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, oltre accessori come per legge.