Prima casa, nel computo dei metri quadri anche il locale di sgombero

Nessuna agevolazione prima casa per l’acquirente di un’abitazione superiore ai 240 metri quadri, conteggiando anche il locale di sgombero. Bisogna conteggiare anche il locale di servizio, specialmente se è annesso all’abitazione con un ingresso interno.

È quanto affermato dai Giudici della Corte di Cassazione con l’ordinanza depositata l’8 maggio 2018 n. 10994/18, con la quale gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il caso. La Commissione Tributaria Regionale aveva affermato che tale locale non potesse essere inserito nel conteggio dei metri quadri necessari. Nessun’altra analisi era stata compiuta dal Giudice del merito, che qualificando quella superficie come locale di sgombero, aveva accolto il ricorso del contribuente. Prima casa. Secondo l’insegnamento della Corte romana, tuttavia, per capire se un’abitazione è o meno di lusso e quindi sia esclusa dall’agevolazione prima casa , nel caso in esame bisognava far riferimento alla tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 e al d.m. 2 agosto 1969. La superficie utile è dunque quella residua una volta detratta dall’estensione globale, riportata nell’atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, a prescindere dal requisito dell’abitabilità, elemento non richiamato nel decreto, mentre costituisce parametro idoneo l’utilizzabilità degli ambienti, sicché i vani, pur qualificati come cantina e soffitta ma con accesso dall’interno dell’abitazione e ad essa indissolubilmente legati, sono computabili nella superficie utile complessiva . Fonte fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile T, ordinanza 21 febbraio 8 maggio 2018, n. 10994 Presidente Manzon Relatore Luciotti Fatto e diritto Rilevato - che, in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni conseguenti al disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa, di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, l'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, con due motivi, cui replica l'intimato con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR lombarda, accogliendo l'appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, riteneva che a quest'ultimo spettasse l'agevolazione fiscale in quanto nel calcolo della superficie dell'immobile non poteva essere computato il locale di sgombero, cosicché la stessa non superava i 240 metri quadrati e l'abitazione non poteva essere considerata di lusso, come tale esclusa dal godimento dei benefici - che, costituito il contraddittorio sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., con motivazione semplificata il Collegio Osserva - che dei due motivi proposti l'esame del secondo, con cui è denunciata la nullità della sentenza per la natura apparente della sua motivazione, va anteposto al primo, avendo carattere potenzialmente assorbente - che il motivo è infondato in quanto il giudice d'appello ha espresso una chiara ratio decidendi esclusione del locale di sgombero dal computo della superficie tassabile , per cui non ricorre quell'impercettibilità del fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica Cass. n. 3276 del 2018, che richiama Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e, seppure si volesse convenire con la ricorrente circa l'omesso esame delle caratteristiche di fatto del predetto locale, si verterebbe in ipotesi di vizio motivazionale non così radicale da rendere la motivazione inidonea ad assolvere alla funzione cui all'art. 36 d.lgs. 546/1992 arg. da Cass. n. 5315 del 2015 - che con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte I, allegata al Testo Unico dell'imposta di registro n. 131/1986, nel testo vigente ratione temporis, dell'articolo del D.M. 2/08/1969 nonché dell'art. 2697 cod. civ., lamentando che la CTR aveva ritenuto il locale di sgombero sic et simpliciter non computabile ai fini della determinazione dei requisiti per l'ottenimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa , omettendo di considerare le caratteristiche abitative dello stesso, come emergenti dagli atti di causa - che il motivo è fondato - che, secondo l'insegnamento di questa Corte, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa , di cui all'art. 1, comma 3, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione ratione temporis vigente, ci si deve riferire alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pari a quella che residua una volta detratta, dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, a prescindere dal requisito dell'abitabilità, elemento non richiamato nel decreto, mentre costituisce parametro idoneo rutilizzabilità degli ambienti, sicché i vani, pur qualificati come cantina e soffitta ma con accesso dall'interno dell'abitazione e ad essa indissolubilmente legati, sono computabili nella superficie utile complessiva Cass. n. 18480 del 2016 si è quindi precisato che nella individuazione dei locali da ricomprendere nel calcolo della superficie utile di un immobile, al fine di stabilire se esso debba essere considerato di lusso , deve prescindersi dalla conformità dei relativi ambienti alle prescrizioni contenute nel regolamento edilizio comunale sotto il profilo dell'altezza minima, rilevando unicamente la loro marcata potenzialità abitativa al momento dell'acquisto, in coerenza con l'apprezzamento del mercato immobiliare, e spettando al contribuente, a fronte dell'irrilevanza del mero dato catastale, l'onere di provare, mediante idonea documentazione tecnica, l'inutilizzabilità a scopo abitativo dei vani in questione Cass. n. 11556 del 2016 conf. n. 10191 del 2016, n. 25674 del 2013 - che la CTR non si è attenuta ai predetti principi là dove ha ritenuto di escludere dal computo complessivo della superficie dell'immobile quella corrispondente ad un ambiente che l'amministrazione aveva qualificato come locale di sgombero e, quindi, solo sulla base di tale qualificazione, senza altra verifica nel senso prospettato nelle suindicate pronunce, ovvero senza dare rilievo alla potenzialità abitativa ovvero all'utilizzabilità del locale in contestazione, che dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio era dotato di impianto elettrico, pavimentazione in cotto, pareti tinteggiate con pittura di tipo civile, infissi esterni in legno e vetri costituiti da due finestre e una porta, quest'ultima collegante il vano in questione con l'intercapedine perimetrale , era alto 2,70 m. e ad esso si accedeva sia da porta esterna collegata al vano box, sia internamente mediante scale di collegamento ai piani superiori dell'abitazione - che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR che dovrà riesaminare la vicenda alla stregua dei principi sopra enunciati, compresa la questione della inclusione o meno della superficie del box ai fini della determinazione dei requisiti per l'ottenimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, dalla cui valutazione la CTR ha espressamente affermato di prescindere, nonché dell'incidenza sub specie dello ius superveniens di cui al d.lgs. n. 175 del 2014, art. 33, così come sollecitato dal controricorrente nella memoria in atti - che, quindi, va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla competente Commissione tributaria regionale P.Q.M. Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.